Art. 723 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Articolo 723 - codice penale

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da € 5 a € 103 (162, 665; 110 T.U. di P.S.).
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’ articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da € 51 a € 516 (162 bis).
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a € 51.

Articolo 723 - Codice Penale

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da € 5 a € 103 (162, 665; 110 T.U. di P.S.).
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’ articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da € 51 a € 516 (162 bis).
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a € 51.

Istituti giuridici

Novità giuridiche