Art. 722 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pena accessoria e misura di sicurezza

Articolo 722 - codice penale

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36). È sempre ordinata la confisca (240 c.p.p.) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Articolo 722 - Codice Penale

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36). È sempre ordinata la confisca (240 c.p.p.) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Massime

In materia di gioco d’azzardo il denaro che a norma dell’art. 722 c.p. deve essere confiscato non è solo quello impegnato nel giuoco al momento della constatazione da parte dei verbalizzanti ma anche quello «esposto» a tal fine vale a dire quello che sebbene trovato in tasca al giocatore – perché precipitosamente ripostovi al momento della sorpresa da parte delle forze dell’ordine o perché ancora non impiegato nel giuoco – deve ritenersi per fatti concludenti essere ad esso destinato. Cass. pen. sez. III 4 febbraio 1999 n. 1461

La posta in gioco nel reato di gioco d’azzardo costituisce corpo di reato perciò la strumentalità probatoria sottesa al vincolo è insita nel rapporto tra cosa-corpo di reato e fattispecie contestata e non necessita di specifica motivazione una volta dato conto delle ragioni per le quali l’oggetto costituisca corpo di reato mentre d’altro canto la previsione della confisca obbligatoria del corpo di reato nel gioco d’azzardo prevista dall’art. 722 c.p. impedisce la restituzione di quanto in sequestro una volta venute meno le esigenze probatorie. Cass. pen. sez. III 11 novembre 1997 n. 3074

L’art. 722 c.p. non configura un’ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240 stesso codice dal momento che la misura patrimoniale ha carattere obbligatorio soltanto di condanna e non anche in caso di proscioglimento o di estinzione del reato. Cass. pen. sez. I 22 gennaio 1994 n. 4987

Possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo i locali nei quali si tiene il gioco d’azzardo allorché si abbia motivo di ritenere che siano adibiti al gioco non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati. Né il sequestro può essere escluso in quanto dei locali non è consentita la confisca perché la confiscabilità della cosa non è presupposto della misura cautelare tant’è che la possibilità di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è prevista con disposizione autonoma rispetto a quella che pone i requisiti in genere del sequestro preventivo. Cass. pen. sez. III 20 maggio 1993 n. 453

È legittimo il sequestro dei locali ove sia praticato il gioco d’azzardo allorché esista un rapporto strutturale e strumentale con l’attività criminosa. (Fattispecie: organizzazione finalizzata solo apparentemente allo svolgimento di attività ricreative o culturali ma in concreto rivolta alla gestione dei giochi proibiti attraverso la totale modica degli ambienti con l’installazione di congegni elettronici realizzata in modo da rendere l’immobile utilizzabile solo per i suddetti giochi vietati). Cass. pen. sez. III 28 aprile 1993 n. 637

Anche nel caso di estinzione del reato astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236 comma secondo c.p. per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all’art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d’azzardo la Cassazione ha ritenuto che essendo detto reato estinto per amnistia non potesse esser disposta la consca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco presupponendo tale norma la condanna dell’imputato). Cass. pen. Sezioni Unite 23 aprile 1993 n. 5

L’art. 722 c.p. che per talune contravvenzioni in materia di giuoco d’azzardo stabilisce che «è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati» prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna. Invero con l’uso dell’avverbio «sempre» tale norma ha solo inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell’art. 240 comma secondo c.p. e non invece stabilire l’obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento. Cass. pen. Sezioni Unite 23 aprile 1993 n. 5

In materia di giuoco d’azzardo la obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento è giustificata dalla valutazione da parte del legislatore dell’esercizio dei giochi di azzardo come fatto profondamente antisociale e dal fine di evitare che dalle cose che sono servite a commettere il reato o che ne costituiscono il profitto possa derivare la spinta ad ulteriori reati concernenti la polizia dei costumi. Cass. pen. sez. III 8 aprile 1988 n. 4244

Per l’applicazione della confisca voluta dall’art. 722 c.p. è sufficiente che attraverso qualsiasi mezzo di prova anche indiziaria venga accertato che il denaro sia stato impiegato per l’esercizio del giuoco d’azzardo. Cass. pen. sez. III 3 marzo 1986 n. 1775

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