Art. 720 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Partecipazione a giuochi d'azzardo

Articolo 720 - codice penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo (721), è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516 (162 bis, 722).
La pena è aumentata (64):
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (721) o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Articolo 720 - Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo (721), è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516 (162 bis, 722).
La pena è aumentata (64):
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (721) o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Massime

In tema di partecipazione a giochi d’azzardo il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore è «colto» mentre vi prende parte) anche nell’ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione eventualmente derivante dall’intervento della forza pubblica e si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che venisse praticato immediatamente prima. Cass. pen. sez. III 27 settembre 1999 n. 11013

Ai fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d’azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare ma anche quelle che per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto al momento della irruzione dell’autorità abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti in tema di flagranza del giuoco d’azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto. Cass. pen. sez. III 3 luglio 1998 n. 7819

Nei giochi d’azzardo la flagranza costituisce condizione oggettiva di punibilità. Essa è quella propria e non la cosiddetta «quasi flagranza» che si verifica quando il soggetto è colto con cose dalle quali appaia che poco prima ha partecipato al gioco. La partecipazione non può ritenersi avvenuta quando si è esaurita definitivamente prima della sorpresa da parte della polizia anche se il soggetto è presente sul luogo ed ha con sè cose od altri oggetti che denunciano la sua pregressa partecipazione. Il gioco invece si considera tenuto nell’ipotesi di momentanea sospensione o d’interruzione per l’intervento degli agenti. In tal caso è per necessario che sussistano elementi tali da non porre in dubbio che immediatamente prima si praticasse un gioco d’azzardo. A tale prova può pervenirsi considerando le modalità d’effettuazione dello stesso. Ne deriva che il semplice permanere nel luogo ove prima dell’intervento della polizia si svolgeva il gioco anche in presenza di tracce e strumenti da gioco in atto ma non riferibili pur in via indiretta e mediata all’imputato non dimostra la suddetta partecipazione. (Nella specie non era stato sequestrato alcunché e l’imputato insieme ad altri due era stato trovato nel tavolo accanto dove vi erano le carte senza alcuna indicazione circa la riferibilità delle carte stesse al tipo di gioco asseritamente praticato alla possibilità di svolgerlo in tre alla funzione del mazzo di carte intonso trovato nelle sue mani ed al reperimento indosso di alcuni foglietti utilizzati per la cosiddetta «bassetta». La Cassazione nel fissare il suddetto principio ha annullato per una nuova valutazione del materiale probatorio). Cass. pen. sez. III 29 aprile 1997 n. 4006

In tema di gioco d’azzardo il fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta od anche sia destinata ad essere impiegata in consumazioni poiché la legge prescinde dalla natura e dall’entità della posta impiegata della quale ultima tiene conto soltanto come circostanza aggravante. Cass. pen. sez. III 17 febbraio 1987 n. 1722

Il prendere parte al giuoco d’azzardo indica l’attività di chi scommettendo o puntando distribuendo o ricevendo carte per giocare o in altro modo partecipa al giuoco da altri tenuto. Cass. pen. sez. III 27 febbraio 1985 n. 1983

La contravvenzione di partecipazione a giuochi d’azzardo ha carattere di reato collettivo ed esige una pluralità di soggetti attivi (concorso necessario); ad essa sono quindi applicabili le regole dettate dagli artt. 110 e seguenti c.p. le quali riguardando in genere il concorso di persone nel reato concernono anche il concorso necessario. Alla contravvenzione suddetta è pertanto applicabile l’aggravante di cui all’art. 112 n. 1 c.p. non contenendo le disposizioni relative al giuoco d’azzardo regole speciali in ordine al numero delle persone che tengono il giuoco o prendono parte ad esso. Cass. pen. sez. VI 15 gennaio 1974 n. 45

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