Art. 719 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 719 - codice penale

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (721);
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti (723);
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto (723).

Articolo 719 - Codice Penale

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (721);
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti (723);
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto (723).

Massime

Il reato di tenuta di giuoco d’azzardo si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature del giuoco (banco ed arnesi relativi) non occorrendo né l’effettivo inizio del giuoco attraverso le puntate dei partecipanti né la sorpresa in flagranza. Cass. pen. sez. III 14 gennaio 1986 n. 217

Il tenere un giuoco d’azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione organizzazione direzione vigilanza amministrazione del giuoco il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori. Cass. pen. sez. III 27 febbraio 1985 n. 1983

L’art. 719 c.p. contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall’art. 718 c.p. rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall’art. 69 c.p. Cass. pen. sez. VI 3 dicembre 1969 n. 2308

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