Il reato di tenuta di giuoco d’azzardo si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature del giuoco (banco ed arnesi relativi) non occorrendo né l’effettivo inizio del giuoco attraverso le puntate dei partecipanti né la sorpresa in flagranza. Cass. pen. sez. III 14 gennaio 1986 n. 217
Il tenere un giuoco d’azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione organizzazione direzione vigilanza amministrazione del giuoco il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori. Cass. pen. sez. III 27 febbraio 1985 n. 1983
L’art. 719 c.p. contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall’art. 718 c.p. rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall’art. 69 c.p. Cass. pen. sez. VI 3 dicembre 1969 n. 2308