Art. 716 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori

Articolo 716 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357) o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione (385) o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da € 10 a € 206 (162, 391).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Articolo 716 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357) o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione (385) o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da € 10 a € 206 (162, 391).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

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