Il pubblico ufficiale (357) o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione (385) o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da € 10 a € 206 (162, 391).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.