Art. 707 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Articolo 707 - codice penale

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (705713), o per mendicità (670, 671) o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale (215) o a cauzione di buona condotta (237), è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni (713) (1).

Articolo 707 - Codice Penale

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (705713), o per mendicità (670, 671) o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale (215) o a cauzione di buona condotta (237), è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni (713) (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 14 del 2 febbraio 1971, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Massime

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli il profilo oggettivo caratterizzante il reato è costituito dall’attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso che non presuppone per un rapporto di contiguità sica costante con gli stessi con la conseguenza che ricorre l’elemento materiale della contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento. (Fattispecie nella quale l’imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di un “piede di porco” e di due scalpelli in ferro rinvenuti a seguito di perquisizione presso la sua abitazione). Cass. pen. sez. II 2 luglio 2015 n. 28079

L’elemento materiale della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. rappresentato dal fatto che l’agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli non va inteso nel significato restrittivo che l’agente venga colto “in flagranza” di possesso bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti e con essa la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (Fattispecie nella quale l’imputato era stato trovato in possesso di uno spadino). Cass. pen. sez. II 19 agosto 2011 n. 32521

Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama) se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. n. 110 del 1975 non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall’art. 707 c.p. non essendo tale oggetto né una “chiave alterata” né “uno strumento atto ad aprire o forzare serrature”. Cass. pen. sez. II 9 luglio 2010 n. 26289

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli nella nozione di «strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature» formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l’elencazione degli oggetti del possesso rientrano quegli strumenti che hanno un’attitudine all’effrazione e tra questi non può essere annoverata una torcia elettrica che è invece destinata all’illuminazione. Cass. pen. sez. II 18 gennaio 2007 n. 1335

Non si configura per difetto della condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli se l’autore ha come unico precedente una sentenza di patteggiamento per un tentativo di furto in quanto la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna ma a questa è solamente equiparata quanto agli effetti e tra gli effetti non rientra l’assunzione della condizione di persona già condannata. Cass. pen. sez. II 20 giugno 2006 n. 21423

Ai fini della configurabilità del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli non è necessario un rapporto attuale e costante di contiguità sica degli oggetti con la persona ma è sufficiente che quest’ultima li detenga in un luogo ove possa accedere liberamente e in qualunque momento posto che l’espressione «è colto in possesso» usata dalla norma va intesa nel senso di una immediata disponibilità degli strumenti atti allo scasso da parte del soggetto. Cass. pen. sez. II 11 gennaio 2001 n. 198

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti sopra indicati per la realizzazione dell’elemento oggettivo del reato è necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose le quali dunque dovranno o essere portate sulla persona o tenute comunque presso l’agente in modo che lo stesso possa farne subito uso senza doverle prelevare in altro luogo ancorché contiguo. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione ex art. 707 c.p. in quanto lo stesso era stato trovato in possesso di una ricevuta di un deposito bagagli cui corrispondeva una borsa contenente arnesi atti allo scasso). Cass. pen. sez. V 1 settembre 1999 n. 10475

Poiché l’elemento oggettivo caratterizzante il reato di cui all’art. 707 c.p. è costituito dall’attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso il quale non presuppone un rapporto di contiguità sica costante con gli stessi l’elemento materiale della citata contravvenzione ricorre anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose con conseguente possibilità di disporre e di fare uso in ogni momento. (Nella fattispecie l’imputato aveva dedotto di non essere stato colto nel possesso degli strumenti da scasso perché trovati in sua assenza nel proprio garage). Cass. pen. sez. IV 26 ottobre 1996 n. 9331

La disposizione di cui all’art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli) pone a carico del detentore – per le sue qualità personali – l’onere di dare la prova che gli oggetti rinvenuti in suo possesso sono destinati ad un uso legittimo ma non fissa alcun limite temporale entro il quale tale giustificazione deve essere fornita né tantomeno richiede che ciò possa legittimamente avvenire solo al momento della sorpresa in flagranza come se fosse preclusa qualsiasi possibilità di successiva utile deduzione difensiva; è sempre compito del giudice di merito infatti valutare se la prova della legittimità della detenzione degli oggetti predetti comunque fornita sia stata o meno raggiunta e specialmente nelle ipotesi di tardiva discolpa motivare adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Cass. pen. sez. II 8 luglio 1996 n. 6929

L’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. rappresentato dal fatto che l’agente sia «colto in possesso» di chiavi alterate o di grimaldelli non va inteso nel senso che oltre al possesso di tali oggetti si richiede anche un quid pluris consistente in circostanze tali da lasciare supporre imminente l’uso da parte del loro possessore ma va considerato nel senso che il possesso deve assumere la consistenza di una disponibilità diretta ed immediata degli strumenti da parte del soggetto perché su tale rapporto di immediatezza e solo su esso che la legge fonda la presunzione di un’imminente utilizzazione degli strumenti medesimi. (Nella specie la Corte ha affermato che il rapporto di immediata disponibilità non viene meno se gli oggetti sono conservati in un locale accessorio all’abitazione del prevenuto). Cass. pen. sez. II 7 luglio 1994 n. 7634 

Si deve intendere per serratura conformemente alla finalità della norma di cui all’art. 707 c.p. che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio qualsiasi congegno atto a chiudere a salvaguardare cioè mediante il meccanismo di cui è formato il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto rientra nella prescrizione della norma citata quale strumento atto ad aprire o a sforzare serrature ogni mezzo che – come nella specie una spranga acuminata – possa servire a distruggere o demolire e non solo ad aprire i congegni sopra indicati così vanificandone la funzione. Cass. pen. sez. II 20 febbraio 1987 n. 2362

Il reato di cui all’art. 707 c.p. prevede come suo presupposto – e non come elemento costitutivo o condizione di punibilità – che il reo abbia riportato anche e una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro a nulla rilevando che il legislatore usi il plurale e cioè «motivi di lucro». Pertanto questa condizione soggettiva può essere valutata sia ai fini della affermazione della responsabilità sia ai fini dell’aumento della pena rapportabile alla recidiva. Cass. pen. sez. II 16 gennaio 1987 n. 281

In tema di reato di cui all’art. 707 c.p. il termine «serratura» comprende tutti i congegni idonei a chiedere e sono pertanto da considerarsi muniti di serratura a questo fine anche i deflettori degli autoveicoli che pur non essendo chiusi con chiavi sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall’interno e da impedire ogni abusiva apertura dall’esterno. Cass. pen. sez. II 29 settembre 1986 n. 10093

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 707 c.p. non è richiesto che le cose o gli oggetti indicati dalla norma siano di proprietà dell’agente essendo sufficiente che essi siano in suo possesso inteso come qualsiasi detenzione che conferisca la semplice disponibilità materiale. Il soggetto colto in possesso degli arnesi indicati nell’art. 707 c.p. ha l’onere di dimostrare non che gli oggetti siano legittimamente da lui detenuti ma che i medesimi siano destinati effettivamente ed attualmente ad uno scopo lecito. Cass. pen. sez. V 9 ottobre 1984 n. 8315

Ai fini della sussistenza del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso l’espressione «è colto» non postula una situazione di rigorosa flagranza ma soltanto una situazione di disponibilità dalla quale derivi la possibilità di sollecito uso degli oggetti indicati dall’art. 707 c.p. da parte del soggetto che la legge considera per la sua condotta precedente pericoloso per la sicurezza del patrimonio altrui. (Fattispecie: strumenti atti allo scasso contenuti in un borsello abbandonato all’atto della sorpresa da parte della polizia). Cass. pen. sez. II 12 ottobre 1983 n. 8217

Rientra tra «gli strumenti atti ad aprire o a forzare serrature» di cui all’art. 707 c.p. il tagliavetro. Cass. pen. sez. VI 22 novembre 1980 n. 12276

Sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – anche quando l’autore sia stato destinatario solo di una sentenza di “patteggiamento” poiché questa contiene l’accertamento e l’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato. Cass. pen. sez. II 4 ottobre 2018 n. 44190

Sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – anche qualora l’autore abbia come unico precedente una sentenza di “patteggiamento”. Cass. pen. sez. II 10 luglio 2013 n. 29448

In tema di possesso di chiavi alterate e grimaldelli (art. 707 c.p.) è sufficiente ai fini della configurabilità del concorso nel reato la consapevole disponibilità concreta ed immediata da parte di più persone degli arnesi predetti irrilevante essendo l’originaria appartenenza di questi ad uno solo dei correi e dovendosi viceversa dare rilievo alla possibilità di questi di servirsene ovvero di aiutare il proprietario a servirsene. Cass. pen. sez. II 28 luglio 1999 n. 9644

Possono concorrere nel reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso anche le persone incensurate quando conoscano o abbiano la possibilità di conoscere le qualità soggettive del correo idonee a realizzare il presupposto del reato stesso. Cass. pen. sez. II 12 ottobre 1983 n. 8217

Il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli si consuma nel momento in cui il reo viene sorpreso in possesso di detti oggetti. Cass. pen. sez. II 30 ottobre 1982 n. 10374

L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione. In particolare il rapporto di cui sopra deve essere concluso ogni volta che gli arnesi atti all’effrazione trovati in possesso del soggetto attivo siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica. Cass. pen. sez. V ord. 13 luglio 1998 n. 2842

La contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. può ritenersi assorbita dall’aggravante della violenza sulle cose prevista per il furto dall’art. 625 n. 2 c.p. qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso ma non dalla circostanza dell’esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 c.p. venendo ad incidere su un interesse del tutto diverso da quello tutelato da quest’ultima aggravante. Cass. pen. sez. IV 13 marzo 1995 n. 2479

In tema di rapporti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e il reato di furto circostanziato tentato o consumato quando il soggetto attivo è sorpreso mentre si accinge essendo in possesso di chiavi alterate ad introdursi a scopo di furto in luogo di abitazione la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. è assorbita nell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 stesso codice; nel caso di furto tentato il non avere di fatto utilizzato gli arnesi non comporta – anche in presenza della condizione soggettiva richiesta dalla legge – il concorso della contravvenzione poiché il riferimento degli arnesi in questione pure rapportato al tempo ante factum deve essere riguardato unitamente agli altri elementi significativi emersi come parte degli altri atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto; dopo la consumazione del delitto indipendentemente dall’uso di strumenti del genere in questione il concorso è ipotizzabile quando vi sia frattura temporale e spaziale fra la consumazione del delitto e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso poiché la condotta contravvenzionale svincolata dal delitto riprende la sua autonomia. Cass. pen. sez. II 17 giugno 1988 n. 7073

La contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. è assorbita dal reato di furto aggravato solo se gli arnesi sono stati usati sicuramente per consumare il furto e soprattutto se il loro possesso è stato accertato nell’atto di commettere il furto stesso. (Nella specie la disponibilità degli arnesi atti allo scasso fu accertata dopo e non durante la consumazione del furto aggravato commesso dallo stesso agente in concorso con altri e quindi è stata ritenuta sussistente la responsabilità per la contravvenzione unita a quella per il delitto). Cass. pen. sez. II 14 novembre 1985 n. 10667

La contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. può ritenersi assorbita nell’aggravante della violenza sulle cose prevista per il furto dall’art. 625 n. 2 c.p. qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso e sempre che il loro possesso sia limitato ai fini della consumazione del furto senza protrarsi per un tempo giuridicamente apprezzabile. Cass. pen. sez. II 12 giugno 1984 n. 5445

Il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non è assorbito nel delitto di furto aggravato a norma dell’art. 625 n. 2 c.p. se si protragga oltre il tempo necessario alla perpetrazione del furto medesimo. Cass. pen. sez. II 17 febbraio 1982 n. 1580

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