Art. 706 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Commercio clandestino di cose antiche

Articolo 706 - codice penale

(1) [Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all’Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge (126-128 T.U. di P.S.), è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila (162, 713)].

Articolo 706 - Codice Penale

(1) [Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all’Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge (126-128 T.U. di P.S.), è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila (162, 713)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’articolo 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

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