Art. 705 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Commercio non autorizzato di cose preziose

Articolo 705 - codice penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (126-128 T.U. di P.S.) o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione (1754 c.c.) o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549 (162 bis, 713).
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

Articolo 705 - Codice Penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (126-128 T.U. di P.S.) o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione (1754 c.c.) o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549 (162 bis, 713).
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

Massime

La disposizione di cui all’art. 705 c.p. che punisce chiunque senza licenza dell’autorità o senza rispettare le prescrizioni di legge fabbrica o pone in commercio cose preziose o compie su di esse operazioni di mediazione ovvero «esercita altre simili industrie arti o attività» è applicabile senza che da ciò derivi alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem anche a chi svolga l’attività di riparazione di oggetti preziosi. Cass. pen. sez. II 2 dicembre 1998 n. 12703

In tema di commercio non autorizzato di cose preziose (art. 705 c.p.) devono farsi rientrare in tale categoria di oggetti anche i monili composti da pietre non preziose montate su un supporto d’argento placcato in oro. Invero fabbricazione e commercio dell’argento pieno di siffatte montature sono tassativamente sottoposti alla pari dell’oro e del platino al complesso regime dei «metalli preziosi» che si ricava dal combinato disposto degli artt. 243 R.D. 6 maggio 1940 n. 325 e 127 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. di P.S.) con riferimento alla L. 5 febbraio 1934 n. 305 al R.D. 27 dicembre 1934 n. 2393 ed alla L. 30 gennaio 1968 n. 46; del tutto irrilevanti al proposito appaiono sia il dato ponderale che è idoneo soltanto – nei casi particolari di cui all’art. 9 comma 1 lett. e) L. n. 305/1934 – a esimere l’oggetto dall’altrimenti necessario marchio del produttore e del titolo e che risulta quindi elemento indifferente ai fini della qualificazione o meno del prodotto nell’ambito dei metalli preziosi; sia il dato funzionale (consistente nella destinazione della montatura al sostegno di una pietra non preziosa) anch’esso inidoneo – salvo le speciali ipotesi di «placcatura» e «doratura» di cui all’art. 11 della L. n. 305/1934 – ad influire sulla sussistenza dell’obbligo della specifica licenza di commercio. (Nella specie la Corte in applicazione di detto principio ha affermato la sussistenza della licenza per il commercio di oggetti preziosi di camei e coralli montati su argento placcato in oro ed ha correlativamente escluso la sufficienza a tal fine della semplice licenza di commercio di articoli di bigiotteria). Cass. pen. sez. II 8 agosto 1994 n. 8907

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