Art. 703 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Accensioni ed esplosioni pericolose

Articolo 703 - codice penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (57 T.U. di P.S.), in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (704) da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a € 103 (162, 435; 1169 c.n.).
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone (699), la pena è dell’arresto fino a un mese.

Articolo 703 - Codice Penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (57 T.U. di P.S.), in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (704) da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a € 103 (162, 435; 1169 c.n.).
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone (699), la pena è dell’arresto fino a un mese.

Massime

In tema di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) l’ipotesi del fatto commesso in luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone (comma 2) non costituisce figura autonoma di reato bensì circostanza aggravante avente natura oggettiva la cui configurazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie base tipizzati al comma 1. Cass. pen. sez. I 26 aprile 2017 n. 19621

Non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) l’uso di un fucile ad aria compressa che può a seguito di perizia essere considerato arma da sparo ma non arma da fuoco – la quale per definizione comporta una fiammata o un’esplosione causata da materiale infiammabile come la polvere da sparo – con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) ma non quello di esplosione pericolosa. Cass. pen. sez. V 12 maggio 2010 n. 18062

Integra la contravvenzione di esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) la condotta del soggetto che sebbene abbia regolarmente denunciato la detenzione di un’arma comune da sparo esploda con la stessa in luogo abitato colpi d’arma da fuoco in quanto la legittima detenzione non costituisce «licenza» per effettuare l’esplosione. Cass. pen. sez. I 28 novembre 2005 n. 43003

Non sussiste concorso apparente di norme tra la figura di reato prevista dall’art. 575 c.p. e quella prevista dall’art. 703 stesso codice perché le due fattispecie si differenziano oltre che per la diversa oggettività giuridica per gli elementi costitutivi che la compongono. Cass. pen. sez. I 4 novembre 1999 n. 12496

L’ipotesi sanzionata dall’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato o sulla pubblica via – senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione – compromettano l’incolumità delle persone. Da tanto consegue che poiché anche l’esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato. Cass. pen. sez. I 10 febbraio 1995 n. 1321

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