Art. 702 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Omessa custodia di armi

Articolo 702 - codice penale

(1) [E’ punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:
1. consegna o lascia portare un’arma (704) a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
2. trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
3. porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.]

Articolo 702 - Codice Penale

(1) [E’ punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:
1. consegna o lascia portare un’arma (704) a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
2. trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
3. porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 9 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203. La fattispecie è ora disciplinata dall’art. 20 bis, della L. 18 aprile 1975, n. 110, recante disciplina per il controllo delle armi, introdotto dal sopracitato art. 9.

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