Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all’art. 699 cod. pen. il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente “spray” urticante a base di “oleoresin capsicum” che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103. Cass. pen. sez. I 27 dicembre 2017 n. 57624
Il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un coltello marca “Opinel” non integra la contravvenzione di cui all’art. 699 c.p. ma quella prevista dall’art. 4 comma secondo L. n. 110 del 1975 trattandosi di un coltello di notissima tipologia merceologica non rientrante nella categoria delle “armi bianche”. Cass. pen. sez. I 7 marzo 2013 n. 10696
Il porto di un coltello a scatto (c.d. “molletta”) integra la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699 comma secondo cod. pen. trattandosi di arma “bianca” propria di cui è vietato il porto in modo assoluto non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. Cass. pen. sez. I 16 novembre 2015 n. 45548
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo o «bianche» il coltello a serramanico a scatto – detto anche «molletta» – di cui è vietato il porto in modo assoluto mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto il cui porto fuori della propria abitazione dev’essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra non già il reato p. e p. dall’art. 4 secondo e terzo comma legge 110/75 bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699 secondo comma c.p. Cass. pen. sez. I 14 gennaio 2000 n. 392