Art. 699 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Porto abusivo di armi

Articolo 699 - codice penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (36, 37, 42 T.U. di P.S.), quando la licenza è richiesta, porta un’arma (704) fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi (700, 701).
Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma (704) per cui non è ammessa licenza (700, 701).
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate (64).

Articolo 699 - Codice Penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (36, 37, 42 T.U. di P.S.), quando la licenza è richiesta, porta un’arma (704) fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi (700, 701).
Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma (704) per cui non è ammessa licenza (700, 701).
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate (64).

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Massime

Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all’art. 699 cod. pen. il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente “spray” urticante a base di “oleoresin capsicum” che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103. Cass. pen. sez. I 27 dicembre 2017 n. 57624

Il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un coltello marca “Opinel” non integra la contravvenzione di cui all’art. 699 c.p. ma quella prevista dall’art. 4 comma secondo L. n. 110 del 1975 trattandosi di un coltello di notissima tipologia merceologica non rientrante nella categoria delle “armi bianche”. Cass. pen. sez. I 7 marzo 2013 n. 10696

Il porto di un coltello a scatto (c.d. “molletta”) integra la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699 comma secondo cod. pen. trattandosi di arma “bianca” propria di cui è vietato il porto in modo assoluto non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. Cass. pen. sez. I 16 novembre 2015 n. 45548

Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo o «bianche» il coltello a serramanico a scatto – detto anche «molletta» – di cui è vietato il porto in modo assoluto mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto il cui porto fuori della propria abitazione dev’essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra non già il reato p. e p. dall’art. 4 secondo e terzo comma legge 110/75 bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699 secondo comma c.p. Cass. pen. sez. I 14 gennaio 2000 n. 392

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