(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 698 c.p. – inottemperanza all’ordine legalmente dato dall’autorità di consegnare nei termini prescritti le armi detenute – la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell’obbligo ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di “immediatezza” nell’esecuzione che l’ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l’adozione. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che le pregnanti ragioni di pericolo per l’incolumità individuale e per l’ordine pubblico poste a fondamento del provvedimento impositivo dell’obbligo emesso a seguito di una denuncia in cui erano state prospettate le ipotesi delittuose di detenzione illegale di armi e di minaccia grave postulavano inequivocamente l’urgenza e l’indilazionabilità – e quindi l’immediatezza – della sua esecuzione. Cass. pen. sez. I 5 febbraio 1998 n. 1418
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati