In materia di armi l’obbligo di denunzia della detenzione dell’arma trasferita di cui all’art. 38 TULPS sussiste anche nel caso di trasferimento a titolo di comodato o di locazione atteso che l’art. 22 legge n.110 del 1975 nel disciplinare le condizioni di liceità del trasferimento a tale titolo non prevede alcuna deroga al predetto obbligo. Cass. pen. sez. I 8 maggio 2018 n. 20186
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 697 cod. pen. non è indispensabile disporre perizia per accertare l’efficienza delle munizioni potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l’efficienza delle cartucce detenute dall’imputato all’interno di un armadio blindato era stata affermata in base alle dichiarazioni di un teste qualificato ed alle particolari modalità di custodia). Cass. pen. sez. I 8 novembre 2013 n. 45217
In materia di reati concernenti le armi il concetto giuridico di detenzione che si identica in una generica disponibilità della cosa prescinde da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato. (Fattispecie di collocazione dell’arma all’interno di una scatola custodita in un garage cui l’imputato aveva liberamente accesso). Cass. pen. sez. III 15 dicembre 2011 n. 46622
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di omessa denuncia dell’esistenza di munizioni l’obbligo di denunciare la presenza di munizioni incombe anche su chi dimori temporaneamente nel luogo in cui si ha notizia della presenza delle stesse. Cass. pen. sez. I 9 ottobre 2008 n. 38435
Sono munizioni da guerra i bossoli per armi da guerra di cui sia accertata concretamente l’idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra né tale qualificazione è esclusa con riferimento ai bossoli già esplosi perché data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità. Cass. pen. sez. I 29 novembre 2007 n. 44626
Integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) la detenzione di cartucce cal. 6,35 e cartucce a pallini cal. 12 marca Winchester senza averne fatto denunzia all’Autorità; non ricorre infatti in tale ipotesi l’esenzione di cui all’art. 26 della Legge n. 110 del 1975 – per la quale è soggetto all’obbligo di denuncia chi in possesso di armi regolarmente denunziate detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia – in quanto tale esenzione non riguarda il possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini nè si riferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni relative a fucili da caccia ma esclusivamente allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia condizioni insussistenti nella fattispecie. Cass. pen. sez. fal. 8 ottobre 2004 n. 39539
In materia di armi bianche un coltello a serramanico non a scatto con lama pieghevole azionabile con manovra manuale non rientra nella categoria delle armi proprie la cui detenzione è punita ai sensi dell’art. 697 c.p. ma è qualificabile come arma impropria – la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona – il cui porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è comunque punito con la sanzione prevista dall’art. 4 terzo comma L. 18 aprile 1975 n. 110. Cass. pen. sez. V 2 dicembre 2003 n. 46197
In tema di armi antiche non possono essere considerate tali quelle che per quanto fabbricate anteriormente al 1890 risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che per l’art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 definiscono l’appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che in caso di mancata denuncia all’autorità sussiste la violazione prevista dall’art. 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (come modificato dall’art. 14 della legge n. 497 del 1974) e non quella prevista dall’art. 697 del c.p. Cass. pen. sez. I 7 settembre 2001 n. 33453
La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell’art. 697 c.p. riferendosi questo alle sole «munizioni» e non anche a «parti di esse» né ai sensi dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra quali definite dall’art. 1 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Cass. pen. sez. I 28 aprile 2001 n. 17275
La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p. con conseguente esclusione di quella prevista dall’art. 650 c.p. posto che quest’ultima norma essendo di natura sussidiaria trova applicazione solo quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato. Cass. pen. sez. I 7 febbraio 2012 n. 4757
La detenzione di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell’art. 697 c.p. perché se essa è idonea allo sparo rientra nell’ambito di applicabilità della L. n. 895 del 1967; in caso contrario il suo possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Cass. pen. sez. I 12 luglio 2013 n. 29956
La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p. con conseguente esclusione di quella prevista dall’art. 650 c.p. posto che quest’ultima norma essendo di natura sussidiaria trova applicazione solo quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato. Cass. pen. sez. I 7 febbraio 2012 n. 4757
Ricorre l’ipotesi di reato di cui all’art. 697 c.p. (“detenzione abusiva di armi”) e non quella di cui all’art. 698 stesso codice (“omessa consegna delle armi”) nel caso di soggetto appartenente alle forze di polizia il quale essendo già nel legittimo possesso di munizioni di pertinenza dell’arma in dotazione ometta in difformità di quanto previsto da apposita circolare ministeriale di provvedere alla loro restituzione all’autorità a seguito della sostituzione del tipo di armamento costituito da dette munizioni con altro diverso atteso che in siffatta ipotesi la mancata restituzione viene in rilievo non come inosservanza della circolare (fatto meramente interno ed organizzativo non previsto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 698 c.p.) ma come inosservanza del provvedimento che modificando le dotazioni delle forze di polizia rende illecita la detenzione di munizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina. Cass. pen. sez. I 11 dicembre 2003 n. 47483
La detenzione contemporanea di un’arma da sparo e delle relative munizioni concreta un’unica ipotesi di reato in quanto resta assorbito nel reato di detenzione illegale dell’arma quello di cui all’art. 697 c.p. relativo alle munizioni purché le stesse non eccedano il quantitativo che ordinariamente si conserva e non siano di calibro diverso oppure non siano di numero superiore a quello che può essere contenuto in un caricatore. Cass. pen. sez. VI 16 luglio 2003 n. 29719