Art. 696 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vendita ambulante di armi

Articolo 696 - codice penale

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a € 1.239.

Articolo 696 - Codice Penale

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a € 1.239.

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche