Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (28, 31 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato (42), o esporta, o pone comunque in vendita armi (704), ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a € 1.239 (700, 701) (1).
Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.