Art. 691 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Articolo 691 - codice penale

Chiunque somministra bevande alcooliche (689) a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio (35).

Articolo 691 - Codice Penale

Chiunque somministra bevande alcooliche (689) a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio (35).

Massime

Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza qualora quest’ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé cosiddetto self service) in quanto in tal caso la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e pertanto essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti. Cass. pen. sez. V 29 gennaio 2013 n. 4320

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