Art. 690 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Articolo 690 - codice penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza (688) altrui, somministrando bevande alcooliche (689), è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 30 a € 309 (613).

Articolo 690 - Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza (688) altrui, somministrando bevande alcooliche (689), è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 30 a € 309 (613).

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