Art. 689 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Articolo 689 - codice penale

L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (1).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (1).
Se dal fatto deriva l’ubriachezza (688, 690), la pena è aumentata (64).
La condanna importa la sospensione dall’esercizio (35, 162 bis).

Articolo 689 - Codice Penale

L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (1).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (1).
Se dal fatto deriva l’ubriachezza (688, 690), la pena è aumentata (64).
La condanna importa la sospensione dall’esercizio (35, 162 bis).

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 7, comma 3 ter, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

Massime

Integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.) la condotta di colui che in qualità di gestore di bar somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né a tal fine rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore. Cass. pen. sez. V 23 febbraio 2011 n. 7021

Integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici limitandosi a prendere atto della risposta di quest’ultimo sul superamento dell’età richiesta. Cass. pen. sez. V 7 luglio 2009 n. 27916

Istituti giuridici

Novità giuridiche