Art. 688 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ubriachezza

Articolo 688 - codice penale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309 (162 bis, 234) (1).
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (575583) (2).
La pena è aumentata (64) se la ubriachezza è abituale (94, 221, 234).

Articolo 688 - Codice Penale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309 (162 bis, 234) (1).
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (575583) (2).
La pena è aumentata (64) se la ubriachezza è abituale (94, 221, 234).

Note

(1) Le parole: «è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall’art. 54 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 17 luglio 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.

Massime

L’abitacolo di un’autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esso pertanto non rientra nell’indicazione tassativa contenuta nell’art. 688 c.p. sicchè non risponde dell’illecito amministrativo colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all’interno di un’autovettura. Cass. pen. sez. IV 16 giugno 2005 n. 22594

È costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3 25 secondo comma e 27 terzo comma Cost. l’art. 688 secondo comma c.p. nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. Corte cost. 17 luglio 2002 n. 353

In tema di ubriachezza l’intervenuta depenalizzazione per effetto dell’art. 54 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 della contravvenzione di cui all’art. 688 comma 1 c.p. non ha inciso sul secondo comma di tale articolo per cui conserva carattere di reato l’ipotesi ivi prevista che sia colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico un soggetto il quale abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. V 5 gennaio 2002 n. 1462

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 del codice della strada data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale infatti l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico in quello stradale invece l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza quindi in sè comprende e assorbe dal punto di vista clinico l’ebbrezza perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma per essere perseguibile deve essere oltre che in luogo pubblico anche manifesta. Cass. pen. Sezioni Unite 5 febbraio 1996 n. 1299

L’interno dell’autovettura di un privato non costituisce né luogo pubblico né luogo aperto al pubblico. Pertanto non risponde della contravvenzione di cui all’art. 688 c.p. colui che venga colto in stato di ubriachezza nell’abitacolo del suddetto veicolo. Cass. pen. sez. V 10 novembre 1994 n. 11309

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 132 cod. strad. diversamente che per il reato di cui all’art. 688 c.p. non è richiesto un grado tale di ebbrietà da dover essere percepibile da chiunque essendo sufficiente che l’ingestione di sostanze alcooliche abbia fatto venir meno prontezza di riflessi e capacità di valutazione delle contingenze della circolazione indispensabili per la guida di un veicolo. Pertanto quando lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori si realizza anche l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 688 c.p. che avendo diversa oggettività giuridica può concorrere con l’altra. Cass. pen. sez. V 17 settembre 1987 n. 9861

Il reato di cui all’art. 688 c.p. deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in pubblico dell’agente denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza tale da essere facilmente percepito da chiunque come nel caso in cui l’agente presenti un alito fortemente alcoolico abbia un’andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante. Cass. pen. sez. IV 27 giugno 1986 n. 6336

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