Art. 687 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

Articolo 687 - codice penale

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita (96 T.U. di P.S.), è punito con la sanzione amministrativa fino a € 51.

Articolo 687 - Codice Penale

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita (96 T.U. di P.S.), è punito con la sanzione amministrativa fino a € 51.

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