Art. 686 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Articolo 686 - codice penale

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità (86 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413 a € 2.478 (162 bis).
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (690, 691).
È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 686 - Codice Penale

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità (86 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413 a € 2.478 (162 bis).
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (690, 691).
È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Massime

La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso per la vendita di liquori e bevande alcoliche già penalmente sanzionati rispettivamente dall’art. 665 e dall’art. 686 c.p. (il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.vo 13 luglio 1994 n. 480) sono ora sanzionate in via amministrativa quali violazioni dell’art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza dall’art. 17 bis del medesimo T.U. introdotto dall’art. 3 del citato D.L.vo n. 480/1994. Alla stregua poi di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 dello stesso provvedimento normativo la sanzione amministrativa trova applicazione in luogo di quella penale anche con riguardo ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione. Cass. pen. sez. I 24 gennaio 2001 n. 683

La licenza di pubblica sicurezza richiesta per gli esercizi indicati nell’art. 86 del D.P.R. 18 giugno 1931 n. 773 norma non abrogata dall’art. 1 comma 3 L. 25 agosto 1991 n. 287 non s’identica con la licenza di commercio regolata dalla citata legge ed è rivolta a prevenire l’alcolismo. Essa è necessaria e l’inottemperanza è punita dall’art. 686 c.p. anche per i circoli privati di qualsiasi specie ove si somministrino bevande alcooliche a soci od a non soci. Cass. pen. sez. I 28 aprile 1994 n. 4828

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