Art. 684 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Articolo 684 - codice penale

Chiunque pubblica (57, 58), in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (114, 115, 329 c.p.p.), è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da € 51 a € 258 (162 bis).

Articolo 684 - Codice Penale

Chiunque pubblica (57, 58), in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (114, 115, 329 c.p.p.), è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da € 51 a € 258 (162 bis).

Massime

Non integra la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la pubblicazione di una brevissima frase riportata tra virgolette dell’interrogatorio dell’indagato. Cass. pen. sez. I 24 ottobre 2013 n. 43479 

Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.) è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali perché con la successiva pubblicazione viene data all’atto maggiore diffusione e propagazione. Cass. pen. sez. I 8 gennaio 2013 n. 473

La contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Cass. pen. sez. I 2 marzo 2010 n. 8205

La previsione incriminatrice dell’art. 684 c.p. che tutela il segreto processuale deve ritenersi a carattere plurioffensivo essendo preordinata a garanzia non solo dell’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria ma anche delle posizioni delle parti processuali e comunque della reputazione di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto di archiviazione del g.i.p. che pur in presenza dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione aveva adottato la decisione de plano senza previo contraddittorio camerale). Cass. pen. sez. I 28 ottobre 2004 n. 42269

Nel vigente codice di rito non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione. Per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del P.M. e della polizia giudiziaria fino a quando non siano conoscibili dall’indagato) vige un divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al testo che al contenuto anche parziale o per riassunto. Per gli atti non coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione che è assai circoscritto e viene meno man mano che in relazione allo svolgimento del procedimento viene meno la ragion d’essere del divieto che è quella di assicurare il corretto equilibrato e sereno giudizio del giudice del dibattimento attuato anche attraverso le norme che gli consentono di venire legittimamente a conoscenza del testo degli atti di indagine nei limiti e secondo le regole previsti in un processo tipicamente accusatorio. Peraltro è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti (o non più coperti da segreto) a guisa d’informazione. Il nuovo codice di procedura penale distingue quindi nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto e non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all’interno del procedimento e la sua divulgabilità. Tuttavia anche per quello che riguarda gli atti coperti da segreto assoluto occorre una rigorosa interpretazione dell’ambito di operatività del divieto poiché l’atto di indagine non può automaticamente coincidere con il fatto che ne costituisce l’oggetto e pertanto non rientra nel divieto di pubblicazione l’espletamento di attività procedimentali che si sostanzino in fatti storici direttamente percepibili talché non sarà pubblicabile il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste oculare di un avvenimento all’autorità giudiziaria ma sarà lecito riferire quanto attinto direttamente dallo stesso testimone che in quanto tale non è tenuto al segreto. D’altro canto invece l’avvenuta diffusione da parte di altri di notizie di atti di indagine coperte da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione. Cass. pen. sez. I 24 settembre 1994 n. 10135

Nella contravvenzione prevista dall’art. 684 c.p. – che punisce chiunque in tutto o in parte anche per riassunto e a guisa di informazione atti o documenti di un processo penale di cui sia vietata la pubblicazione – l’elemento oggettivo costituito dalla divulgazione di accadimenti oggetto di indagine penale fino a quando la legge ne tuteli la segretezza riceve concreta ed attuale specificazione oltre che dalla norma dell’art. 114 c.p.p. anche dall’art. 13 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 nell’individuazione dell’atto coperto dal segreto e nella indicazione di modalità trasgressive del divieto di pubblicazione del contenuto dell’atto medesimo. In particolare la disposizione da ultimo ricordata ricomprende nell’area del divieto tutta la vasta serie di atti implicanti «coinvolgimento» del minore nel procedimento nella qualità di parte o di testimone ed il cui contenuto non può essere tratto indirettamente mediante identificazione che se ne possa fare ancorché in ambito territoriale ristretto attraverso la sola immagine. Non rileva in contrario né che l’immagine stessa derivi da una ripresa fotografica eseguita sulla strada perché non è la tutela dell’immagine come tale che occorre considerare ma la idoneità della stessa a collegare al soggetto raffigurato l’avvenuto suo «coinvolgimento» in indagini preliminari né che il nome del minore fosse già noto come indagato in quanto la notorietà del fatto non esclude il reato poiché la pubblicazione conferisce alla notizia maggiore diffusione e propagazione. Cass. pen. sez. VI 30 maggio 1994 n. 6338

Al fine della configurabilità del reato di cui all’art. 684 c.p. il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale si riferisce solo agli atti e documenti del processo destinati alla lettura nel pubblico dibattimento. Ne consegue che non integra la predetta fattispecie la pubblicazione di un ordine di comparizione (nella specie mediante affissione di una sua fotocopia ingrandita in un bar). Cass. pen. sez. VI 21 agosto 1990 n. 11691

L’esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma non è sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di ogni condotta dell’agente occorrendo anche che la condotta sia prevista e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte del diritto o da altra. Ne consegue che non può rientrare nell’esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione anche per riassunto o a titolo di informazione di atti per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso può giustificare l’attacco alla reputazione altrui. Cass. pen. sez. V 19 febbraio 1990 n. 2377

Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali perché con la successiva pubblicazione viene data all’atto medesimo maggiore diffusione e propagazione. Cass. pen. sez. V 27 settembre 1984 n. 7674

Non si verifica assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. nel delitto di rivelazione dei segreti di ufficio previsto dall’art. 326 dello stesso codice. Invero il concorso apparente di norme non è configurabile sulla base dell’identità del bene giuridico protetto dalle disposizioni apparentemente confliggenti presupponendo invece un medesimo fatto. (Nella specie si è precisato che i fatti vennero realizzati con azioni diverse distinte anche nel tempo: con la comunicazione all’estraneo della notizia segreta fu consumato il reato di cui all’art. 326 c.p.; successivamente con la pubblicazione degli atti fu consumata la contravvenzione indicata nell’art. 684 dello stesso codice). Cass. pen. Sezioni Unite 19 gennaio 1982 n. 420

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