Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa (57, 58), o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da € 51 a € 258 (162 bis).