Art. 683 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Articolo 683 - codice penale

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa (57, 58), o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da € 51 a € 258 (162 bis).

Articolo 683 - Codice Penale

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa (57, 58), o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da € 51 a € 258 (162 bis).

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