Art. 682 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

Articolo 682 - codice penale

(1) Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da € 51 a € 309 (162 bis, 260).
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (2).

Articolo 682 - Codice Penale

(1) Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da € 51 a € 309 (162 bis, 260).
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (2).

Note

(1) Si veda l’art. 19, commi 1 e 2 della L. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si riporta il testo:
«1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del codice penale.».
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Massime

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 682 cod. pen. è sufficiente accertare oltre all’introduzione abusiva con dolo o colpa in un determinato luogo “militare” il solo fatto che in relazione a questo sia stato legittimamente imposto un divieto di accesso indipendentemente dalle ragioni che in concreto lo hanno determinato. Cass. pen. sez. I 14 ottobre 2019 n. 42071

Qualora per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità sia stato imposto il divieto di accesso ad un’area adiacente ad un poligono di tiro in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi l’inosservanza di detto divieto non essendo questo finalizzato alla tutela di un «interesse militare dello Stato» e non avendo inoltre ad oggetto un vero e proprio «luogo militare» quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall’art. 230 c.p. mil. pace non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all’art. 682 c.p. Cass. pen. sez. I 2 marzo 2004 n. 9618

Deve escludersi che l’art. 682 c.p. – il quale punisce l’ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato – sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all’«interesse militare dello Stato» per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all’autorità che istituisce il divieto. La sanzione penale è pertanto correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell’accesso nella zona militare. Cass. pen. sez. I 12 marzo 1997 n. 2350

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 682 c.p. – ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato – assume decisiva rilevanza la legittimità del provvedimento impositivo del divieto di accesso come si evince dal riferimento testuale all’esistenza del «divieto» di accesso in determinati luoghi nell’interesse militare dello Stato ed alla «arbitrarietà» della introduzione in essi. Cass. pen. sez. I 15 ottobre 1996 n. 958

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