Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 682 cod. pen. è sufficiente accertare oltre all’introduzione abusiva con dolo o colpa in un determinato luogo “militare” il solo fatto che in relazione a questo sia stato legittimamente imposto un divieto di accesso indipendentemente dalle ragioni che in concreto lo hanno determinato. Cass. pen. sez. I 14 ottobre 2019 n. 42071
Qualora per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità sia stato imposto il divieto di accesso ad un’area adiacente ad un poligono di tiro in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi l’inosservanza di detto divieto non essendo questo finalizzato alla tutela di un «interesse militare dello Stato» e non avendo inoltre ad oggetto un vero e proprio «luogo militare» quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall’art. 230 c.p. mil. pace non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all’art. 682 c.p. Cass. pen. sez. I 2 marzo 2004 n. 9618
Deve escludersi che l’art. 682 c.p. – il quale punisce l’ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato – sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all’«interesse militare dello Stato» per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all’autorità che istituisce il divieto. La sanzione penale è pertanto correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell’accesso nella zona militare. Cass. pen. sez. I 12 marzo 1997 n. 2350
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 682 c.p. – ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato – assume decisiva rilevanza la legittimità del provvedimento impositivo del divieto di accesso come si evince dal riferimento testuale all’esistenza del «divieto» di accesso in determinati luoghi nell’interesse militare dello Stato ed alla «arbitrarietà» della introduzione in essi. Cass. pen. sez. I 15 ottobre 1996 n. 958