Art. 680 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 680 - codice penale

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate (64) se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata (700).

Articolo 680 - Codice Penale

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate (64) se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata (700).

Istituti giuridici

Novità giuridiche