Art. 679 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omessa denuncia di materie esplodenti

Articolo 679 - codice penale

Chiunque omette di denunciare all’Autorità (38 ss. T.U. di P.S.) che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371 (162 bis, 585).
Soggiace all’ammenda fino a € 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da € 37 a € 619 (162 bis, 680).

Articolo 679 - Codice Penale

Chiunque omette di denunciare all’Autorità (38 ss. T.U. di P.S.) che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371 (162 bis, 585).
Soggiace all’ammenda fino a € 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da € 37 a € 619 (162 bis, 680).

Massime

La bomba-carta per la limitata carica esplosiva va di regola ricompresa fra le “materie esplodenti” onde l’omessa denuncia all’Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen. in relazione all’art 47 T.U.L.P.S. salvo che per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo la cui detenzione è punita a norma dell’art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895. Cass. pen. sez. III 6 giugno 2018 n. 25623

La contravvenzione prevista dall’art. 679 cod.pen. si distingue da quella di cui all’art. 678 cod.pen. perché mentre quest’ultima è diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione importazione trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettarne le condizioni la prima invece è diretta a rendere edotta l’autorità di pubblica sicurezza dell’esistenza di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per la loro quantità e qualità così da metterla in condizioni di intervenire indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 679 cod. pen. con riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la configurabilità del reato di cui all’art. 678 cod. pen.). Cass. pen. sez. I 17 marzo 2015 n. 11176

Integra il reato di cui all’art. 679 c.p. la detenzione in deposito in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente di gasolio per autotrazione quale sostanza infiammabile pericolosa. Cass. pen. sez. I 22 giugno 2011 n. 25102

La contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti prevista dall’art. 679 c.p. ha natura di reato istantaneo che si consuma con l’omissione dell’adempimento richiesto. Cass. pen. sez. I 30 luglio 2010 n. 30431

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia le modalità di presentazione della stessa e l’autorità alla quale deve essere effettuata. (Fattispecie in tema di omessa denuncia della detenzione di milleduecento litri di gasolio). Cass. pen. sez. I 30 giugno 2010 n. 24508

In materia di omessa denuncia di materie esplodenti deve escludersi che l’obbligo di denuncia del possesso o della detenzione di tali sostanze gravi anche sul dipendente in quanto l’art. 679 c.p. (che tale obbligo impone) presuppone che vi sia un rapporto stabile di signoria di fatto sul bene tale da consentirne la materiale disponibilità da parte del detentore in virtù di un interesse proprio e qualificato che non sussiste nei casi di un rapporto di dipendenza nei quali la detenzione è esercitata nomine alieno o sotto la vigilanza del datore di lavoro. Cass. pen. sez. III 14 giugno 2000 n. 7006

Il reato di cui all’art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 678 stesso codice non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all’Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza e dovendosi pertanto la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere sia nell’assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione. Cass. pen. sez. I 17 marzo 2000 n. 3503

L’art. 34 della L. 18 aprile 1975 n. 110 che prevede l’aggravamento delle pene «per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi» trova applicazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p. aventi ad oggetto «materie esplodenti» essendo queste le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti nulla rilevando in contrario il fatto che di regola il termine «esplosivi» esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione «materie esplodenti». Cass. pen. sez. I 14 novembre 1997 n. 5604

Anche per la detenzione delle munizioni a salve occorre la denuncia all’autorità trattandosi di materie esplodenti. Tali munizioni infatti non sono innocue ma hanno per le loro caratteristiche attitudine a recare offesa alle persone. (Fattispecie relativa ad illegale detenzione di sedici munizioni a salve tipo Flaubert in cui è stato ravvisato il reato p. e p. dall’art. 679 c.p.). Cass. pen. sez. I 5 gennaio 1994 n. 13

La miccia a lenta combustione è ricompresa fra «le munizioni di sicurezza ed i giocattoli pirici»: trattasi di prodotto che non ricadendo fra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale va ricompreso fra le «materie esplodenti» la cui detenzione va denunciata all’autorità e l’inosservanza è punita dalla norma contravvenzionale di cui all’art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti). Cass. pen. sez. I 25 novembre 1992 n. 11351

Le castagnole e le bombe-carta non possono essere ricomprese tra gli esplosivi micidiali dotati di caratteristiche che li fanno assimilare alle armi da guerra e il loro possesso può integrare le figure criminose di cui agli artt. 678 e 679 c.p. Cass. pen. sez. I 18 maggio 1988 n. 6010

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e la detenzione non denunciata di miccia e detonatore non integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 2 L. 2 ottobre 1967 n. 895 ma rispettivamente le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 679 c.p. Cass. pen. sez. I 30 aprile 1988 n. 5278

Le ipotesi delittuose previste per gli esplosivi dai primi quattro articoli della L. 2 ottobre 1967 n. 895 trovano applicazione nel caso in cui si tratti di esplosivo che per la quantità e la qualità presenti il requisito della micidialità mentre sono applicabili le ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale qualora l’esplosivo manchi di tale caratteristica. Cass. pen. sez. I 21 marzo 1988 n. 3605

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