Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele (46 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato (4, 435), ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a € 247 (435, 585, 680).