Art. 678 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Articolo 678 - codice penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele (46 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato (4, 435), ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a € 247 (435, 585, 680).

Articolo 678 - Codice Penale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele (46 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato (4, 435), ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a € 247 (435, 585, 680).

Istituti giuridici

Novità giuridiche