Art. 677 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Articolo 677 - codice penale

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929 (2053 c.c.) (1).
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a € 309 (162 bis).

Articolo 677 - Codice Penale

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929 (2053 c.c.) (1).
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a € 309 (162 bis).

Note

(1) A norma dell’art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall’art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

Massime

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell’accertamento del reato. Cass. pen. sez. I 27 marzo 2007 n. 12721

Mentre la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 677 c.p. incrimina l’omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo generico e presunto in un edificio o costruzione che minacci rovina l’ipotesi prevista al comma terzo richiede che dall’omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina derivi il pericolo concreto per l’incolumità delle persone. Cass. pen. sez. I 11 maggio 2006 n. 16285

L’inosservanza dell’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni (art. 677 c.p.) è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che pur non essendo proprietario ha l’obbligo – per fonte legale o convenzionale – di conservazione o vigilanza sul bene sempre che trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari vi sia una verifica circa l’esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.L.vo n. 490 del 1990 ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento nel caso minaccino rovina intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l’esecuzione dei lavori necessari da svolgere sotto la sua vigilanza). Cass. pen. sez. I 12 luglio 2005 n. 25255

Non integra il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (art. 677 c.p.) la condotta del proprietario di un immobile sottoposto a sequestro preventivo che non provveda a eseguire i lavori urgenti per rimuovere una situazione di pericolo quando l’autorità giudiziaria abbia rigettato la sua richiesta di riacquistarne la disponibilità. Cass. pen. sez. I 23 aprile 2009 n. 17322

In tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina destinatario dell’obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell’immobile o colui che per fonte legale o convenzionale sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio ma non l’amministratore del condominio sul quale non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita soltanto la gestione delle cose comuni. Cass. pen. sez. IV 3 aprile 2008 n. 13934

L’obbligo penalmente sanzionato dall’art. 677 comma terzo c.p. di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che pur non essendo proprietario ha l’obbligo di conservazione o vigilanza sul bene per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria tra i quali rientrano la manutenzione la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell’interdetto può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. nel caso ometta di provvedere salvo che sussista un’assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato. Cass. pen. sez. I 3 febbraio 2004 n. 4032

Il reato previsto dall’art. 677 comma 3 c.p. si realizza allorché il proprietario dell’edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo – scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell’immobile – né la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorità. Infatti l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che pertanto ove adottato assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza. Cass. pen. sez. I 15 aprile 2003 n. 17844

Negli edifici condominiali poiché l’art. 677 c.p. prevede che anche una persona diversa dal proprietario sia tenuta alla conservazione manutenzione o riparazione dell’edificio l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione incombe sull’amministratore titolare ope legis – salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari – non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni ma anche del potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente con obbligo di riferirne alla prima assemblea dei condomini. Cass. pen. sez. I 25 febbraio 2003 n. 9027  

La fattispecie prevista dall’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell’edificio o dal non proprietario che per legge o per convenzione sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell’appartamento sito nell’edificio non è destinatario in quanto tale del precetto di cui al citato articolo atteso che a norma dell’art. 1576 c.c. tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l’onere secondo quanto dispone l’art. 1583 stesso codice di non opporsi alla loro esecuzione. Cass. pen. sez. I 12 dicembre 2002 n. 41709

In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali nel caso di mancata formazione della volontà assembleare che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo sussiste a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa. Cass. pen. sez. I 13 aprile 2001 n. 15759

Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione – inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali -assuma la fisionomia del disastro cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone indeterminatamente considerate in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all’art. 676 secondo comma cod. pen. non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. in un caso in cui a causa di uno scavo si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l’androne di un palazzo). Cass. pen. sez. IV 14 novembre 2017 n. 51734

Ai fini della configurabilità dell’ elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina previsto dall’art. 677 cod. pen. è necessaria una volontà cosciente e libera cui è condizionata l’imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 42 cod. pen. e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa. Cass. pen. sez. I 4 agosto 2015 n. 34096

L’obbligo penalmente sanzionato dall’art. 677 comma terzo c.p. di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che pertanto ove attuato assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza per cui nessun rilievo può assumere ai fini dell’esclusione del reato la brevità del termine concesso dal medesimo provvedimento per l’esecuzione dei lavori come pure il fatto che questi ultimi non siano specicati. Cass. pen. sez. I 18 settembre 2001 n. 34112

Il reato previsto dall’art. 677 c.p. si realizza allorché il proprietario non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo in cui versi l’edificio (rientrando nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica incolumità) né una preventiva diffida con specifica previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione dell’immobile pericolante da parte della pubblica autorità. Cass. pen. sez. I 22 maggio 2000 n. 5966

Il reato di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina è punito a titolo di colpa sicché è necessario che il proprietario o la persona obbligata in sua vece siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza imprudenza od imperizia. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la condanna dell’amministratore unico della società proprietaria di un castello parzialmente crollato in quanto indigente ed in precarie condizioni di salute era stato designato quale “prestanome” senza nulla sapere dell’immobile). Cass. pen. sez. I 20 febbraio 2015 n. 7848

Per la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) è necessaria quella volontà cosciente e libera cui è condizionata a norma dell’ultimo comma dell’art. 42 stesso codice l’imputabilità anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l’impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa escludendo la libera volontà dell’agente non rende configurabile il reato. (Fattispecie nella quale si è ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori data l’appartenenza del fabbricato a una società dichiarata fallita e l’assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare). Cass. pen. sez. I 18 ottobre 2002 n. 35144

L’inosservanza dell’ordinanza del sindaco che ingiunge di provvedere all’urgente riparazione dell’immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità da parte del soggetto titolare dell’obbligo di manutenzione e conservazione della costruzione od edificio integra il reato di cui all’art. 677 cod.pen fattispecie speciale rispetto alla contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. Cass. pen. sez. I 3 febbraio 2004 n. 4032

Ricorre l’ipotesi della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal sindaco a tutela della pubblica incolumità ferma restando la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 677 primo comma c.p. Cass. pen. sez. I 18 giugno 2003 n. 25998

La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l’esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione mentre è assorbita da quella di cui all’art. 677 comma terzo stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) non lo è con riguardo alla violazione già costituente reato e ora depenalizzata contemplata dal comma primo di quest’ultimo articolo. Cass. pen. sez. I 5 luglio 2002 n. 25796

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile stante il suo pericolo di crollo integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità atteso che tale ultima ipotesi di reato avendo carattere sussidiario è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico. Cass. pen. sez. I 9 aprile 2001 n. 14357

L’art. 30 del nuovo c.s. il quale prevede e sanziona in via amministrativa l’obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall’art. 677 c.p. che punisce l’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha infatti un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla «viabilità». L’art. 677 c.p. inoltre richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina» mentre tale condizione non è richiesta dall’art. 30 del nuovo c.s. Cass. pen. sez. I 19 gennaio 2000 n. 652

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