(1) A norma dell’art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall’art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
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