Art. 674 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Getto pericoloso di cose

Articolo 674 - codice penale

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (675), ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206.

Articolo 674 - Codice Penale

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (675), ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206.

Massime

In tema di getto pericoloso di cose e di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone l’emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute. Cass. pen. sez. I 22 luglio 2013 n. 31477

La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni (nella specie di polveri) provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dell’autorizzazione in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento. Cass. pen. sez. III 18 novembre 2010 n. 40849

Il reato previsto dall’art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas vapori o fumo rappresenta una “species” del più ampio “genus” costituito dal “gettare” o “versare” cose atte ad offendere imbrattare o molestare persone. Cass. pen. sez. III 17 ottobre 2011 n. 37495

Il reato di cui all’art. 674 c.p. (emissione di gas vapori e fumi atti a molestare le persone) è configurabile quando tali emissioni siano conseguenza di un’attività non conforme alla normativa ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica la cui tutela costituisce la ratio dell’incriminazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con modalità non conformi alla disciplina sull’abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria). Cass. pen. sez. III 22 dicembre 2006 n. 42213

La fattispecie di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana. Cass. pen. sez. III 22 dicembre 2005 n. 46846

La contravvenzione di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen. non è configurabile quando l’offesa l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta originariamente rubricata sotto l’art. 674 cod. pen. nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639 comma secondo e 639-bis cod. pen.). Cass. pen. sez. III 27 aprile 2017 n. 19968

Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere imbrattare o molestare le persone nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia potendo il giudice secondo le regole generali fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura quali in particolare le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. (Fattispecie in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi). Cass. pen. sez. III 13 gennaio 2015 n. 971

In materia contravvenzionale è configurabile il concorso colposo dell’ “extraneus” che pur privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale abbia comunque partecipato al reato materialmente commesso dall’ “intraneus” tenuto a compiere una determinata condotta per il titolo giuridico posseduto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità concorsuale nel reato di cui all’art. 674 c.p. del proprietario di un locale in cui operava la pizzeria del figlio per l’inerzia dimostrata nell’impedire l’emissione di fumi molesti e per essere stato destinatario di un provvedimento inibitorio di urgenza emesso dal giudice civile). Cass. pen. sez. III 6 maggio 2013 n. 19437

Non costituisce “molestia” idonea ad integrare il reato di getto pericoloso di cose la mera circostanza di arrecare alle persone preoccupazione generalizzata ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti. Cass. pen. sez. III 17 ottobre 2011 n. 37495

Al fine della integrazione del reato di cui all’art. 674 c.p. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche). Cass. pen. sez. III 12 maggio 2003 n. 20755

In tema di getto pericoloso di cose l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.. Cass. pen. sez. III 27 settembre 2011 n. 34896

Integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) il versamento incontrollato di una notevole quantità di acqua piovana da un edificio privo di grondaia recante molestia e disturbo al proprietario del fondo limitrofo non dipendente dalla conformazione dei luoghi ma derivante dalla negligente condotta omissiva del reo. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano eseguito opere edilizie sull’edificio senza apportare alcun accorgimento idoneo ad impedire il riversamento delle acque sul fondo limitrofo). Cass. pen. sez. III 29 novembre 2007 n. 44362

In tema di inquinamento atmosferico va esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. qualora le emissioni siano contenute nei limiti previsti dai valori contemplati nell’autorizzazione residuando tuttavia doveri di attenzione e di intervento del gestore dell’impianto industriale il quale in presenza di ricadute ulteriori e diverse delle emissioni sull’ambiente e sulle persone è chiamato ad adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento. Cass. pen. sez. III 12 novembre 2007 n. 41582

La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie lo sversamento di liquami provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile aveva causato danni solo a colture private senza riverberi negativi sulle persone). Cass. pen. sez. III 10 giugno 2010 n. 22032

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose previsto nella prima parte dell’art. 674 c.p. è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione dolosa o colposa del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell’atmosfera di polveri di “clinker” una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe). Cass. pen. sez. III 17 aprile 2009 n. 16286

In tema di reati contro l’incolumità pubblica l’uso di un’arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l’incolumità delle persone integra il reato di cui all’art. 674 c.p. e non la violazione amministrativamente sanzionata che ne consente l’utilizzo in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9 comma terzo D.M. 9 agosto 2001 n. 362). Cass. pen. sez. III 26 gennaio 2009 n. 3478

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone si riversavano nell’appartamento sottostante ). Cass. pen. sez. III 31 luglio 2008 n. 32063

In tema di getto pericoloso di cose poiché la condotta consistente nel «versare» è riferibile anche a materie liquide è configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell’adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d’acqua pubblica proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa imhoff non munita di vasca di decantazione). Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2008 n. 6419

È configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p. (emissione di gas vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di «molestie olfattive» promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori con conseguente individuazione del criterio della «stretta tollerabilità» quale parametro di legalità dell’emissione attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della «normale tollerabilità» previsto dall’art. 844 c.c. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152). Cass. pen. sez. III 17 gennaio 2008 n. 2475

In tema di inquinamento atmosferico la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 674 c.p. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell’attività; diversamente nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate ma che non siano conseguenza naturale dell’attività in quanto imputabili a deficienze dell’impianto od a negligenze del gestore ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone. Cass. pen. sez. III 30 ottobre 2007 n. 40191

In tema di getto pericoloso di cose nel caso di emissioni di fumi gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice anche mediante dichiarazioni testimoniali con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell’attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l’emissione di fumi promananti dalla canna fumaria e prodotti dall’impianto di riscaldamento dell’imputato investiva l’abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia). Cass. pen. sez. III 16 ottobre 2007 n. 38073

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. (Fattispecie di sversamento di reflui industriali da scarichi autorizzati che avevano determinato una colorazione nera e marrone del corso di acqua pubblica in cui sversavano). Cass. pen. sez. III 3 luglio 2007 n. 25175

Il reato di cui all’art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose – è configurabile anche nel caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone. Cass. pen. sez. III 26 ottobre 2006 n. 35885

Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all’art. 674 c.p. getto pericoloso di cose a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo non necessariamente fisico ma anche psichico sull’esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione. Cass. pen. sez. III 31 gennaio 2006 n. 3678

La contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge in quanto anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l’incolumità delle persone indipendentemente dall’osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall’inquinamento atmosferico. Cass. pen. sez. III 24 ottobre 2005 n. 38936

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell’art. 674 c.p. (emissione di gas vapori o fumi atti a molestare le persone) è necessario che l’emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico (nella specie del D.P.R. n. 203 del 1988) non essendo sufficiente l’affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio. Ne consegue che non risponde del reato indicato colui che svolga all’aperto in violazione di una specifica disposizione comunale l’attività di verniciatura di autovetture regolarmente autorizzata ed effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Cass. pen. sez. I 8 giugno 2004 n. 25660

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. non basta nel caso di immissioni di gas fumi vapori e simili che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell’ambiente ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività; diversamente la condotta in questione può dare luogo soltanto al diverso ed autonomo reato previsto dalla legge speciale. Cass. pen. sez. III 13 gennaio 2003 n. 760

Nel concetto di «gettare o versare» di cui all’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose rientra anche quello di diffondere polveri nell’atmosfera. (Fattispecie relativa a emissione di polveri in dipendenza del carico e scarico di sabbia ad opera di impresa e nella quale la Corte ha escluso la applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 non provenendo le emissioni da un impianto come definito dall’art. 2 del citato D.P.R.). Cass. pen. sez. III 19 dicembre 2002 n. 42924

In tema di getto pericoloso di cose la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. è configurabile qualunque sia il soggetto emittente anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni nell’appartamento confinante di fumi e odori da cucina). Cass. pen. sez. III 24 marzo 2017 n. 14467

È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di “molestie olfattive” mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori con conseguente individuazione quale parametro di legalità dell’emissione del criterio della “stretta tollerabilità” e non invece di quello della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 cod. civ. attesa l’inidoneità di quest’ultimo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana. Cass. pen. sez. III 14 settembre 2015 n. 36905

Tra le emissioni di gas vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che emanano odori provocanti disturbo disagio o fastidio alle persone. (Fattispecie nella quale l’imputato nella sua attività di fabbro produceva odori molesti soprattutto in fase di verniciatura). Cass. pen. sez. III 20 gennaio 2012 n. 2377

Il reato di cui all’art. 674 c.p. (emissione di gas di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell’attività autorizzata ma siano dovute all’omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle. Cass. pen. sez. III 19 giugno 2007 n. 23796

Integra il reato di cui all’art. 674 parte seconda c.p. l’emissione oltre il limite della normale tollerabilità di gas vapori fumo provenienti dalla cucina annessa a un ristorante non rientrante nella nozione di impianto o stabilimento industriale ai sensi della L. 16 aprile 1987 n. 83 e quindi non soggetta agli obblighi previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in materia di inquinamento atmosferico. (In motivazione la Corte osserva che il possesso dell’autorizzazione sanitaria ex art. 2 L. 30 aprile 1962 n. 283 per l’esercizio della cucina non legittima le emissioni da questa provocate nell’atmosfera oltre il limite della normale tollerabilità in quanto l’autorizzazione riguarda l’igiene delle attrezzature e delle operazioni di preparazione degli alimenti e non concerne la salubrità dell’ambiente esterno). Cass. pen. sez. I 25 maggio 2006 n. 18422

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. emissione di gas vapori e fumi atti a molestare le persone nei casi in cui non sia stata richiesta l’autorizzazione la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle loro deiezioni). Cass. pen. sez. III 31 marzo 2006 n. 11556

La condotta di emissione di gas vapori o fumi atti a molestare le persone non configura il reato di cui alla parte seconda dell’art. 674 c.p. nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento. Cass. pen. sez. III 9 marzo 2006 n. 8299

Le emissioni in atmosfera di gas vapori e fumi integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 674 c.p. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone atteso che devono farsi rientrare nel concetto di «molestia» tutte le situazioni di fastidio disagio disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo anche psichico sull’esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. Cass. pen. sez. III 29 settembre 2004 n. 38297

Ai fini della configurabilità dell’art. 674 c.p. seconda parte l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» impone la necessità che l’emissione di gas vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore). Cass. pen. sez. III 29 settembre 2004 n. 38297

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. non basta trattandosi di immissioni di gas fumo vapori e simili che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell’ambiente (potendo ciò dar luogo soltanto a diverso ed autonomo reato eventualmente concorrente con quello de quo) ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività. Cass. pen. sez. I 13 gennaio 2003 n. 760

La condotta che si realizza mediante lo scarico di carbone combustibile contenente zolfo in misura superiore ai limiti consentiti non integra il reato di cui all’art. 674 c.p. in quanto il mero scarico di un materiale solido allo stato inerte non può provocare senza combustione alcuna emissione di fumo vapore o gas. (Fattispecie nella quale la S.C. dopo aver sottolineato che l’inquinamento da polvere astrattamente ipotizzabile non poteva essere ravvisato in quanto non contestato ha escluso la sussistenza del reato giacché nel provvedimento impugnato non vi era alcun cenno in ordine all’effettivo impiego del materiale ma vi erano anzi elementi dai quali desumere che il giudice di merito aveva ritenuto responsabili gli imputati per la sola ragione di aver ricevuto in deposito il combustibile irregolare). Cass. pen. sez. I 19 gennaio 2000 n. 649

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli “enti centrali della Chiesa” sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810 non equivale alla creazione di una “immunità” ma si riferisce essenzialmente all’attività patrimoniale degli enti anzidetti rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme penali e ad agire quindi per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa” – in ordine al reato di cui all’art. 674 c.p. ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana siti in territorio italiano). Cass. pen. sez. I 21 maggio 2003 n. 22516

Non integra la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione atteso che la condotta consistente nel “gettare cose” ivi sanzionata ne presuppone la preesistenza in natura mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti ed in quanto inoltre l’assumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di un’esplicita previsione normativa. Cass. pen. sez. I 27 febbraio 2002 n. 8102

In tema di getto pericoloso di cose l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di monossido di carbonio e fumi provocati da un impianto termico centralizzato condominiale di cui era stata accertata la presenza all’interno dell’appartamento di un condomino). Cass. pen. sez. III 25 settembre 2007 n. 35489

In tema di getto pericoloso di cose la clausola “nei casi non consentiti dalla legge” prevista dall’art. 674 cod. pen. ai fini della punibilità delle emissioni di gas di vapori o di fumo è riferibile solo alle emissioni che possono essere specificamente autorizzate in base a disposizioni amministrative e non alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose atte ad offendere imbrattare o molestare persone di cui alla prima parte della norma citata. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente era stata esclusa l’applicazione della predetta clausola in un caso di emissione di fumi provocati dalla combustione di rifiuti). Cass. pen. sez. III 26 settembre 2018 n. 41694

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. emissioni di gas vapore o fumo atti a cagionare offesa o molestia alle persone nei casi non consentiti dalla legge il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio di una determinata attività e nei casi in cui non sia richiesta l’autorizzazione si deve avere riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. Cass. pen. sez. III 26 maggio 2005 n. 19898

Non è configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p. (emissione di gas vapori e fumi atti a molestare le persone) nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico atteso che la espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione della necessità che l’emissione avvenga in violazione delle norme di settore il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. (Nell’occasione la Corte ha inoltre affermato che allorché le emissioni pur essendo contenute nei limiti di legge abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità si applica la norma civilistica dell’art. 844 c.c.). Cass. pen. sez. III 3 marzo 2004 n. 9757

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell’art. 674 c.p. (emissione di gas vapori o fumi atti a molestare le persone) l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico (nella specie del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l’affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall’art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale) mentre quando pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone superando la normale tollerabilità si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 c.c. (Fattispecie concernente l’emissione di fumo dagli impianti di un oleificio). Cass. pen. sez. I 7 luglio 2000 n.8094

Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152) purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso. Cass. pen. sez. III 22 giugno 2011 n. 25037

In tema di getto pericoloso di cose poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all’art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all’art. 54 comma secondo del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 (che sanziona amministrativamente l’effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone. Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2008 n. 6419

L’ipotesi di reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) può concorrere con le disposizioni del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 (tutela delle acque dall’inquinamento) stante la diversa struttura delle fattispecie ed i differenti beni giuridici tutelati. Cass. pen. sez. III 7 ottobre 2003 n. 37945

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