(1) [Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi (154-156 T.U. di P.S.).
La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà].