Art. 670 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Mendicità

Articolo 670 - codice penale

(1) [Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi (154-156 T.U. di P.S.).
La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà].

Articolo 670 - Codice Penale

(1) [Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi (154-156 T.U. di P.S.).
La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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