Art. 669 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Articolo 669 - codice penale

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge (121 ss. T.U. di P.S.), è punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 258.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore (346 ss. c.c.) che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è della sanzione amministrativa da € 10 a € 258 e può essere ordinata la libertà vigilata (228):
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Articolo 669 - Codice Penale

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge (121 ss. T.U. di P.S.), è punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 258.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore (346 ss. c.c.) che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è della sanzione amministrativa da € 10 a € 258 e può essere ordinata la libertà vigilata (228):
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Massime

La ratio dell’incriminazione prevista dall’art. 669 del c.p. va ravvisata nell’esigenza di esercitare un controllo efficace non soltanto sulle persone che materialmente esercitano il mestiere per il quale la legge richiede la previa iscrizione in appositi registri ma anche su quelle che si presentano al pubblico come capaci di esercitarlo ed appaiono presuntivamente dotate dei relativi requisiti tecnici che altrimenti l’autorità potrebbe non aver mai la possibilità di sottoporre a verica. Cass. pen. sez. I 14 ottobre 1978 n. 12337

L’art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica in quanto ai sensi della citata disposizione come pure della L. 11 giugno 1971 n. 426 e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972 per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e là indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici o aperti al pubblico con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi. Cass. pen. sez. I 20 dicembre 1974 n. 10112

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