Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge (121 ss. T.U. di P.S.), è punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 258.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore (346 ss. c.c.) che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è della sanzione amministrativa da € 10 a € 258 e può essere ordinata la libertà vigilata (228):
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.