Art. 668 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Articolo 668 - codice penale

(1) (2) Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità (73, 77 T.U. di P.S.), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (3).
Alla stessa sanzione (4) soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere (5) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata
dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (6).
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 (7).
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2 e 3 dell’articolo 266.

Articolo 668 - Codice Penale

(1) (2) Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità (73, 77 T.U. di P.S.), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (3).
Alla stessa sanzione (4) soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere (5) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata
dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (6).
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 (7).
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2 e 3 dell’articolo 266.

Note

(1) A norma dell’art. 4 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, in caso di reiterazione specifica delle violazioni previste da questo articolo, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.
Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per gli illeciti amministrativi previsti da questo articolo, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) A norma dell’art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. – n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
(3) Le parole: «è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000» dall’art. 2, comma 5, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.
(4) Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali: «Alla stessa sanzione» dall’art. 2, comma 5, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.
(5) La parola: «pellicole» è stata così sostituita dall’attuale: «opere» dall’art. 13, comma 3, del D.L.vo 7 dicembre 2017, n. 203.
(6) Le parole: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche» sono state inserite dall’art. 13, comma 3, del D.L.vo 7 dicembre 2017, n. 203.
(7) Le parole: «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono state così sostituite dalle attuali: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000» dall’art. 2, comma 5, lett. c), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

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