Art. 667 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

Articolo 667 - codice penale

(1) [Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’Autorità (75, 76 T.U. di P.S.), è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione (162).
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (42), ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese].

Articolo 667 - Codice Penale

(1) [Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’Autorità (75, 76 T.U. di P.S.), è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione (162).
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (42), ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’articolo 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

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