(1) [Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’Autorità (75, 76 T.U. di P.S.), è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione (162).
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (42), ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese].