Art. 666 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Articolo 666 - codice penale

(1) (2) Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (68-76 T.U. di P.S.), in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549 (162, 681).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413 a € 2.478.
È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 666 - Codice Penale

(1) (2) Chiunque, senza la licenza dell’Autorità (68-76 T.U. di P.S.), in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549 (162, 681).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413 a € 2.478.
È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
(2) A norma dell’art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall’art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

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