Art. 665 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati

Articolo 665 - codice penale

[Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima (86 ss., 1083, 115 ss. T.U. di P.S.), quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (162 bis).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell’arresto e dell’ammenda si applicano congiuntamente.
Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a lire seicentomila].

Articolo 665 - Codice Penale

[Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima (86 ss., 1083, 115 ss. T.U. di P.S.), quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (162 bis).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell’arresto e dell’ammenda si applicano congiuntamente.
Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a lire seicentomila].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’articolo 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

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