Art. 664 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Distruzione o deterioramento di affissioni

Articolo 664 - codice penale

(1) Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464 (162, 345).
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309 (162, 635).

Articolo 664 - Codice Penale

(1) Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464 (162, 345).
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309 (162, 635).

Note

(1) A norma dell’art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall’art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

Massime

Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici che sono associazioni private sono disciplinati dal capoverso dell’art. 664 c.p. e la loro distruzione è punita a condizione che l’affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità. Nell’ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero il fatto non costituisce reato perché è fuori della tutela accordata dalla norma suindicata. Cass. pen. sez. VI 29 marzo 1974 n. 670

Solo l’amministratore di un condominio è legittimato a procedere all’affissione nell’atrio o nell’ingresso dello stabile amministrato di scritti o disegni interessanti i condomini tale facoltà derivandogli dall’incarico affidatogli e dalla stessa necessità di espletare le proprie mansioni. Uguale facoltà non spetta a coloro che non rivestono tale qualità i quali per le comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all’amministratore o se del caso all’assemblea. Non è punibile pertanto ai sensi dell’art. 664 comma secondo c.p. la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere nell’ingresso di un condominio da persona diversa dall’amministratore. Cass. pen. sez. VI 6 ottobre 1971 n. 798

Istituti giuridici

Novità giuridiche