Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici che sono associazioni private sono disciplinati dal capoverso dell’art. 664 c.p. e la loro distruzione è punita a condizione che l’affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità. Nell’ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero il fatto non costituisce reato perché è fuori della tutela accordata dalla norma suindicata. Cass. pen. sez. VI 29 marzo 1974 n. 670
Solo l’amministratore di un condominio è legittimato a procedere all’affissione nell’atrio o nell’ingresso dello stabile amministrato di scritti o disegni interessanti i condomini tale facoltà derivandogli dall’incarico affidatogli e dalla stessa necessità di espletare le proprie mansioni. Uguale facoltà non spetta a coloro che non rivestono tale qualità i quali per le comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all’amministratore o se del caso all’assemblea. Non è punibile pertanto ai sensi dell’art. 664 comma secondo c.p. la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere nell’ingresso di un condominio da persona diversa dall’amministratore. Cass. pen. sez. VI 6 ottobre 1971 n. 798