Art. 663 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Articolo 663 - codice penale

(1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenut l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (352) (2).
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

Articolo 663 - Codice Penale

(1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenut l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (352) (2).
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

Note

(1) A norma dell’art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall’art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di questo articolo riferite al disposto dell’art. 113 (escluso il quinto comma) del testo unico di pubblica sicurezza.

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