Art. 662 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Esercizio abusivo dell'arte tipografica

Articolo 662 - codice penale

(1) [Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge (111 T.U. di P.S.), esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione (162 bis)].

Articolo 662 - Codice Penale

(1) [Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge (111 T.U. di P.S.), esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione (162 bis)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

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