(1) [Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge (111 T.U. di P.S.), esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione (162 bis)].