In tema di molestia o disturbo alle persone la norma dell’art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete privata e la relativa contravvenzione è procedibile d’ufficio. Ne consegue che quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia l’assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell’azione per il reato contravvenzionale mentre quest’ultimo nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela resta invece assorbito nella fattispecie più grave. Cass. pen. sez. I 1 luglio 2002 n. 25045
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di “molestia o disturbo” ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell’invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario). Cass. pen. sez. F. 7 novembre 2019 n. 45315
Il reato di molestie o disturbo alle persone pur non essendo necessariamente abituale in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen. può in concreto assumere la forma dell’abitualità incompatibile con la continuazione allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie numerose telefonate notturne spesso mute) a creare molestia o disturbo con la conseguenza che in tal caso ai ni della prescrizione il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico. Cass. pen. sez. I 8 maggio 2019 n. 19631
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l’invio per posta ordinaria di una pluralità di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un’immediata interazione tra il mittente e il destinatario né un’intrusione diretta del primo nella sfera del secondo. Cass. pen. sez. I 13 settembre 2018 n. 40716
Il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata effettuata in orari normali al fine non di molestare ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa). Cass. pen. sez. I 28 gennaio 2014 n. 3758
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l’invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario. Cass. pen. sez. I 30 giugno 2010 n. 24510
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni. (Fattispecie relativa a una pluralità di episodi accaduti all’interno di un edificio condominiale). Cass. pen. sez. I 15 luglio 2009 n. 28853
L’esercizio del diritto di libera espressione del pensiero per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l’antigiuridicità della condotta di un soggetto che ripetutamente nel corso di collegamenti televisivi si era posto alle spalle del cronista disturbandone l’attività mediante l’esibizione di un cartello e di oggetti fallici ovvero pronunziando frasi offensive nei confronti di terzi). Cass. pen. sez. fal. 8 agosto 2007 n. 32321
Integra il reato di molestie la condotta di continuo ed insistente corteggiamento che risulti non gradito alla persona destinataria in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. (Nel caso di specie l’imputato ex danzato della persona offesa le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore intrattenendosi alla presenza di altri avventori all’interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima). Cass. pen. sez. I 18 maggio 2007 n. 19438
Il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato il reato di molestia nel comportamento di un soggetto che ponendosi con un cartello alle spalle di un cronista durante il collegamento televisivo aveva disturbato l’attività del cronista e degli altri operatori della televisione alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali hanno diritto tali persone nello svolgimento della loro attività lavorativa). Cass. pen. sez. I 8 marzo 2006 n. 8198
La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può quindi essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato. Cass. pen. sez. I 24 marzo 2004 n. 14512
In tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) se per un verso deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l’agente esercita o crede di esercitare un proprio diritto in modo tale tuttavia da rivelare l’esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per «biasimevole motivo» per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di «fastidiosa» o «irritante») a chi la subisce richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all’effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell’intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto a fronte di chi non intenda riconoscerlo. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che potesse costituire reato di molestie la condotta consistita nell’avere l’imputato – a fronte dell’asserito parziale spoglio di una servitù di passaggio che gli avrebbe consentito di accedere senza ostacoli ad un’area adibita a parcheggio condominiale – sistematicamente lasciata aperta quando ciò poteva essere visto dagli altri condomini la sbarra comandata elettricamente che era stata installata all’ingresso dell’area anzidetta). Cass. pen. sez. I 2 marzo 2004 n. 9619
In tema di molestia o disturbo alla persona la disciplina dell’aberratio ictus monolesiva non trova applicazione qualora per la specificità della persona effettivamente presa di mira dall’agente il mutamento imprevisto del soggetto passivo escluda la sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’agente stesso. (Nel caso di specie la S.C. sottolineate la caratterizzazione personale e la natura di reato a dolo specifico della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione per carenza dell’elemento psicologico dell’imputato che per errore nella memorizzazione di un numero telefonico aveva inviato messaggi telefonici a contenuto pornografico ad un minore soggetto diverso da quello al quale l’imputato stesso intendeva farli pervenire). Cass. pen. sez. I 3 ottobre 2007 n. 36225
Il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede sotto il profilo soggettivo la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il ne specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. (Fattispecie in cui sono stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato nella condotta dell’imputata consistente in continue ed inconcludenti telefonate contenenti sempre le stesse domande ed effettuate senza una ragione che ne giustificasse in alcun modo la reiterazione). Cass. pen. sez. I 23 aprile 2004 n. 19071
In tema di molestia e disturbo alle persone l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo senza che possa rilevare in quanto pertinente alla sfera dei motivi l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento con modalità non legali della soddisfazione di un proprio diritto. Cass. pen. sez. I 3 febbraio 2004 n. 4053
In tema di molestia o disturbo alle persone la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete privata integra fattispecie distinta autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati. Cass. pen. sez. I 14 maggio 2014 n. 19924
La speciale causa di non punibilità della «ritorsione» prevista dall’art. 599 comma 1 c.p. per il reato di ingiuria non trova applicazione per quello concorrente di molestie con il mezzo del telefono commesso nel medesimo contesto stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici. Cass. pen. sez. I 24 aprile 2001 n. 16729
Il reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata effettuata in orari normali al fine non di molestare ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa). Cass. pen. sez. I 28 gennaio 2014 n. 3758
Il reato di molestie o disturbo alle persone pur non essendo per sua natura necessariamente abituale in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia può però assumere tale forma incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere quanto la loro reiterazione assillante (nella specie numerose telefonate di tono offensivo ) a determinare l’effetto pregiudizievole dell’interesse tutelato. Cass. pen. sez. I 5 maggio 2008 n. 17787
Un’unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o disturbo alle persone che il delitto di ingiuria perchè tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa all’invio insistente di messaggi SMS a mezzo telefono con contenuto ingiurioso). Cass. pen. sez. I 29 maggio 2007 n. 21158
Il reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia. (Nella specie è stata ritenuta molesta una sola telefonata effettuata alle ore 23 ritenuta notturna con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta) Cass. pen. sez. I 19 maggio 2004 n. 23521
Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e non di molestia (art. 660 c.p.) l’invio in rapida sequenza in ora diurna di due messaggi sms di contenuto ingiurioso poiché le modalità della forma di comunicazione (scritta e non vocale) e l’ora prescelte non sono idonee a ledere la privata tranquillità ma l’onore personale. Cass. pen. sez. I 17 maggio 2005 n. 18449
La disposizione di cui all’art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare in quanto il destinatario di essi è costretto sia de auditu che de visu a percepirli con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica prima di poterne individuare il mittente il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario. Cass. pen. sez. III 1 luglio 2004 n. 28680
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma e cioè la sua connotazione «per petulanza o altro biasimevole motivo» alla quale è subordinata l’illiceità penale del fatto. (Fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile). Cass. pen. sez. I 10 giugno 2004 n. 26303
Il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate al debitore stesso costituisce condotta oggettivamente molesta caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla petulanza intesa come volontà specifica di dare fastidio a una persona idonea ad integrare il reato di cui all’art. 660 c.p. Cass. pen. sez. I 23 giugno 2000 n. 7379