Integra il reato di adunata sediziosa la condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone con uno scopo prestabilito e manifesti comportamenti di ribellione e di ostilità nei confronti di chi rappresenta l’autorità e la forza della legge con conseguente pericolo di creazione o di protrazione di uno stato di turbamento per l’ordine pubblico. (Fattispecie in cui l’imputato munito di un megafono dirigeva un corteo che scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta lanciava corpi contundenti all’indirizzo delle Forze dell’ordine ed inneggiava alla morte di un ispettore di Polizia ucciso in servizio). Cass. pen. sez. VI 8 febbraio 2013 n. 6347
Posto che in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/73 per «atteggiamento sedizioso» penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 655 c.p. deve intendersi quello «che implica ribellione ostilità eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico» deve riguardarsi come legittima la ritenuta sussistenza delle suddette caratteristiche anche in comportamenti che costituiscano di per sè reati specifici (nella specie trattavasi di danneggiamento) ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale quando gli stessi si inquadrino in un contesto che nell’insindacabile (se rettamente motivata) valutazione del giudice di merito valga a farli apparire non come fine a sé stessi ma come manifestazione appunto di ribellione e di ostilità a chi in quel momento rappresenta l’autorità e la forza della legge con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell’ordine pubblico. Cass. pen. sez. I 3 dicembre 1994 n. 12229
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 655 c.p. (radunata sediziosa) deve ritenersi sediziosa la condotta che rivela ribellione verso i pubblici poteri e verso gli organi dello Stato ai quali spetta il diritto-dovere di esercitarli. È ravvisabile pertanto la radunata sediziosa quando si manifesta ostilità verso la pubblica autorità e quando l’adunata stessa è tale da turbare la pacifica convivenza senza peraltro che occorra la sussistenza in concreto di un pericolo per l’ordine pubblico. Cass. pen. sez. VI 9 aprile 1977 n. 4860