Art. 653 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Articolo 653 - codice penale

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno (306; 29 T.U. di P.S.).

Articolo 653 - Codice Penale

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno (306; 29 T.U. di P.S.).

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