Art. 652 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Articolo 652 - codice penale

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (422 ss.), ovvero nella flagranza di un reato (382 c.p.p.), rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale (357) o da una persona incaricata di un pubblico servizio (358), nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1) (2).
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (3) (2).

Articolo 652 - Codice Penale

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (422 ss.), ovvero nella flagranza di un reato (382 c.p.p.), rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale (357) o da una persona incaricata di un pubblico servizio (358), nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1) (2).
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (3) (2).

Note

(1) Le parole: «è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000» dall’art. 2, comma 3, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.
(2) A norma dell’art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. – n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
(3) Le parole: «è punito con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000» dall’art. 2, comma 3, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

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