Ai fini della configurabilità della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità è necessario che il provvedimento sia stato emesso esclusivamente per le ragioni indicate nell’art. 650 c.p. nell’interesse della collettività; pertanto non sussiste detta contravvenzione in caso di inosservanza di provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini. (Fattispecie concernente l’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiungeva ai proprietari di un appartamento di eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante). Cass. pen. sez. I 7 gennaio 2008 n. 237
Ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è necessario che il provvedimento stesso sia stato previamente reso noto al soggetto inottemperante e la relativa prova grava sull’accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto raggiunta la prova di tale conoscenza nella notifica di ordine di convocazione al coniuge dell’interessato). Cass. pen. sez. I 3 dicembre 2009 n. 46637
La manifestazione di volontà della pubblica amministrazione di norma e salvo casi di particolare urgenza deve essere resa nella forma scritta e nei termini che siano chiaramente intelligibili e che rappresentino univocamente la causa e le finalità del comando attraverso una motivazione anche se succinta così da soddisfare il requisito della determinatezza del contenuto del provvedimento stesso e conseguentemente del comportamento che si richiede al suo destinatario in maniera che si renda possibile il sindacato di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere. Sia che attraverso l’ordine si imponga un obbligo di fare sia che si imponga l’obbligo di astenersi dal fare non deve richiedersi l’obbligatoria necessità dell’imposizione di un termine entro il quale il soggetto dovrà conformare la sua condotta al comando rappresentando questo il momento iniziale in caso di inottemperanza allo stesso della consumazione del reato che essendo omissivo di natura permanente si protrarrà sino al momento dell’adempimento e iniziando a decorrere il momento consumativo da quello dell’inutile scadenza del termine pressato dall’autorità e portato a conoscenza del soggetto e in difetto dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire secondo una valutazione dello stesso giudice che terrà conto del caso concreto e in particolare dell’adempimento richiesto. (Applicazione in tema di inosservanza di provvedimento di esibizione della carta di circolazione intimato a conducente di autovettura risultatone al momento sprovvisto). Cass. pen. sez. I 19 gennaio 1993 n. 5023
Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall’art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (secondo il quale non può concedersi la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso d’incendio) sono atti meramente preparatori interni al procedimento amministrativo qualificati espressamente come «pareri» dall’art. 142 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635. Essi sono quindi privi in sè di efficacia cogente nei confronti dei terzi finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un «provvedimento» rilevante agli effetti dell’art. 650 c.p. né una «prescrizione» in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo trattenimento o ritrovo la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 681 c.p. (Nella specie la S.C. in applicazione di detti principi ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. contestato all’imputato per non aver questi realizzato quale responsabile della gestione di un night club in difformità di quanto ravvisato necessario dalla commissione tecnica un servizio igienico per portatori di handicap). Cass. pen. sez. I 8 settembre 2000 n. 9542
L’inosservanza di provvedimenti dell’autorità integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti posto che l’omissione in tal caso viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore. (Nella specie la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all’inottemperanza all’ordinanza di sospensione di un’attività commerciale di ristorazione emessa dall’ASL ritenendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 comma 5 D.L.vo 6 novembre 2007 n. 193 attuativo della direttiva 2004/41/CE in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). Cass. pen. sez. III 9 maggio 2018 n. 20417
La contravvenzione riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia di cui all’art. 650 c.p. può avere a presupposto solo quelli oggettivamente amministrativi che pur se emanati per motivi inerenti ad attività dirette a scopi di giustizia hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata a operare nei rapporti esterni all’attività propria del giudice; di conseguenza fra tali provvedimenti non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale (sentenza ordinanza e decreto). Cass. pen. sez. I 20 luglio 2001 n. 29436
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. è necessario che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia e di sicurezza di ordine pubblico o di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui; sicché i provvedimenti del giudice salvo i casi eccezionali in cui la loro inosservanza sia espressamente prevista come reato da una specifica norma penale non possono rientrare nella previsione del citato articolo che ha come oggetto specifico di tutela interessi di carattere generale. (Fattispecie concernente la mancata ottemperanza – ritenuta penalmente irrilevante – di amministratore condominiale a un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale gli era stata imposta l’esecuzione di lavori necessari ad eliminare infiltrazioni di acqua piovana dai lastrici solari in appartamenti di condomini). Cass. pen. sez. I 2 aprile 2001 n. 12924
In tema di elusione di provvedimenti del giudice se detto provvedimento è costituito da una sentenza civile in considerazione del fatto che secondo il dettato degli artt. 282 e 283 c.p.c. modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 la sentenza pronunciata in primo grado è provvisoriamente esecutiva (sempre che il giudice di appello su istanza di parte non abbia disposto la sospensione della esecuzione) integra il reato di cui all’art. 650 c.p. il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei gli minori. Cass. pen. sez. V 17 aprile 2000 n. 4730
In tema di reato di cui all’art. 650 c.p. l’ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare ai sensi dell’art. 50 D.L.vo n. 267 del 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o a tutela dell’ambiente a carattere esclusivamente locale deve avere come requisito di legittimità formale una motivazione che dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici come la salute o l’ambiente che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato ricorrendo alla via ordinaria). Cass. pen. sez. I 11 novembre 2010 n. 39830
L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) presuppone una verifica da parte del giudice della legalità sostanziale e formale del provvedimento «legalmente dato» che comprende anche l’esame di efficacia del provvedimento non osservato dal suo destinatario (nella specie la Corte ha rilevato direttamente icto oculi l’inefficacia di una ordinanza contingibile ed urgente con riferimento ad uno scalda acqua a gas male installato emanata dal Sindaco del Comune di Milano sei anni prima perché il carattere dell’urgenza – proprio di quel tipo di ordinanza – comporta per definizione una sua efficacia limitata nel tempo). Cass. civ. sez. fer. 27 agosto 2004 n. 35576
In tema di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poichè il potere del giudice ordinario di verifica incidentale della legittimità dell’atto amministrativo si estende a tutti i proli attinenti alla competenza all’osservanza della legge e all’eccesso o sviamento di potere allorchè venga in rilievo una prestazione personale o patrimoniale imposta al privato con il provvedimento amministrativo a titolo di riparazione di una condotta lesiva della sicurezza pubblica ai fini della configurabilità del reato è necessario l’accertamento dell’esistenza dei presupposti dell’obbligo intimato sia sotto l’aspetto del coinvolgimento o interesse dell’intimato nel fatto lesivo sia sotto quello della sussistenza in capo a lui della giuridica facoltà di prestare l’attività imposta. (Fattispecie relativa all’inosservanza di un provvedimento sindacale con cui si ordinava al coltivatore diretto di un fondo che non era stato provato fosse autore di una deviazione di acque il ripristino dello stato dei luoghi al fine di tutela della pubblica incolumità sul presupposto peraltro rimasto anch’esso non dimostrato di una sua «rappresentanza dei proprietari»). Cass. pen. sez. I 25 giugno 2004 n. 28584
In tema di smaltimento di rifiuti poichè il Presidente della Provincia è il solo organo preposto a disporre il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti stessi qualora il relativo provvedimento sia emesso in assenza di una specifica delega o di specifiche modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente da un dirigente del settore ecologia di quest’ultimo la sua inosservanza non configura il reato previsto dall’art. 650 c.p. Cass. pen. sez. I 29 marzo 2004 n. 15066
Il potere del sindaco di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini non è delegabile in base all’art. 54 del D.L. 18 agosto 2002 n. 267 (che sul punto ricalca la previgente disciplina contenuta nell’art. 38 della L. 8 giugno 1990 n. 142). È pertanto illegittimo sì da rendere non configurabile in caso di inosservanza il reato di cui all’art. 650 c.p. il provvedimento del dirigente del settore lavori pubblici di un Comune con il quale venga imposto ad un privato per ragioni di sicurezza pubblica di eliminare una situazione di pericolo. Cass. pen. sez. I 12 febbraio 2003 n. 7025
Non integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. di inosservanza di provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente anche senza la cooperazione dell’interessato. (Fattispecie in cui l’imputato non aveva ottemperato alla convocazione “per motivi di giustizia” presso il comando della Capitaneria di Porto al ne di procedere alla verifica delle generalità fornite in occasione di un controllo). Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2019 n. 6350
I dirigenti amministrativi degli enti locali sono competenti anche all’emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria disciplinata dall’art. 50 comma quinto D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ) e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco. Ne consegue che integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità l’inottemperanza del proprietario di un bene immobile all’ordine del dirigente dell’ufficio tecnico di un Comune di allacciare tale bene alla rete fognaria. Cass. pen. sez. I 17 ottobre 2008 n. 39132
L’inottemperanza all’ordine legalmente dato dall’Autorità di compiere una determinata attività entro un pressato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento senza che l’ordine sia osservato; ne consegue che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato e che dell’eventuale successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del P.M. a norma dell’art. 516 c.p.p. Cass. pen. sez. I 30 luglio 2009 n. 31580
Un’ordinanza contingibile e urgente a suo tempo emanata dal sindaco ai sensi dell’art. 38 della legge n. 142 del 1990 non può più considerarsi operativa e dar luogo quindi in caso di perdurante inosservanza alla configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. quando a cagione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua emanazione la situazione di urgenza debba ritenersi necessariamente venuta meno ferma restando la possibilità che la condotta anzidetta se ed in quanto costituente comunque violazione di specifici obblighi risulti sanzionabile in via amministrativa ai sensi attualmente dell’art. 7 bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.L.vo n. 267 de 2000 e in precedenza dell’art. 106 del R.D. n. 383 del 1934. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui a distanza di circa sei anni era stata accertata la perdurante inottemperanza ad un’ordinanza con la quale il sindaco aveva ingiunto al destinatario la immediata cessazione dell’utilizzo di uno scaldabagno a gas considerato pericoloso a cagione dell’insufficiente tiraggio della canna fumaria e della scarsa areazione del locale in cui l’apparecchio era posto). Cass. pen. sez. fall. 27 agosto 2004 n. 35576
Non integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. la condotta di colui che esegue immediatamente la prestazione finale senza eseguire la prescrizione strumentale intermedia imposta dall’autorità amministrativa. (Fattispecie in cui l’ordine prevedeva che prima si verificasse se la canna fumaria conteneva fibre di amianto e solo in caso positivo la si sostituisse mentre il destinatario aveva provveduto direttamente alla sostituzione). Cass. pen. sez. I 8 marzo 2007 n. 9844
L’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l’inottemperanza a ordinanze sindacali ancorché concernenti la materia dell’igiene pubblica volte a dare applicazione a leggi o regolamenti in quanto l’omissione è in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall’art. 7 bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto non configurabile il reato perché l’ordinanza sindacale non era stata emessa per motivi contingibili urgenti in quanto era stata imposta la chiusura di un esercizio di ristorazione per la mancanza dell’autorizzazione sanitaria). Cass. pen. sez. I 24 febbraio 2007 n. 7893
L’inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all’invito a presentarsi alla polizia giudiziaria delegata all’interrogatorio dal pubblico ministero che è sanzionata attraverso la possibilità di disporre l’accompagnamento forzato non integra la sussidiaria contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. che opera solo quando la violazione dell’obbligo imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento ovvero da un legittimo provvedimento dell’autorità non trovi nell’ordinamento altra specifica sanzione la quale pur costituendo la reazione apprestata dall’ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante non deve necessariamente rivestire il carattere dell’obbligatorietà nè quello penale potendo anche avere natura amministrativa o processuale. Cass. pen. sez. I 18 settembre 2006 n. 30772
In tema di inosservanza di provvedimento dell’autorità la disposizione di cui all’art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna norma penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune imposto quale misura coercitiva ai sensi dell’art. 283 c.p.p. e sanzionato dall’art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p. Cass. pen. sez. I 30 novembre 2005 n. 43398
L’inosservanza dell’obbligo di soggiorno da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale configura la violazione dell’art.9 della Legge n. 1423 del 1956 e non il reato di cui all’art. 650 del c.p.. (Nella fattispecie la Corte annullando la sentenza del Tribunale che sull’erroneo presupposto giuridico dell’imputazione per il reato di cui al citato art. 650 c.p. aveva ammesso l’imputato al beneficio dell’oblazione ha altresì escluso che l’avere il P.M. di udienza prestato il proprio consenso all’oblazione stessa impedisse il ricorso del P.G. contro la sentenza per la violazione di legge accertata). Cass. pen. sez. I 8 febbraio 2005 n. 4663
La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) non è configurabile quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento. (Fattispecie concernente l’inottemperanza ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 attuativo del precetto posto e sanzionato dall’art. 10 comma 2 della legge n. 447 del 1995). Cass. pen. sez. I 19 dicembre 2002 n. 43202
In tema di violazione dei precetti contenuti in un’ordinanza sindacale l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti posto che in tale caso la condotta è direttamente repressa dall’art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 che al terzo comma punisce – con sanzione amministrativa – la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all’art. 650 c.p. la inosservanza dell’ordinanza sindacale con la quale per ragioni igienico-sanitarie sia stato imposto ad un soggetto titolare di un’azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell’ambiente. Cass. pen. sez. I 13 aprile 2001 n. 15574
La facoltà dell’Autorità di polizia di impartire per motivi di giustizia ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall’art. 650 c.p. trova un limite nei diritti dei cittadini che non possono essere conculcati anche quando l’imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l’adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l’inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore ben potendo tali atti preliminari all’interrogatorio essere compiuti con consegna personale all’interessato o a persona con lui convivente senza l’imposizione dell’obbligo per il destinatario della convocazione di recarsi negli uffici di polizia. Cass. pen. sez. I 8 agosto 2000 n. 8859
L’inosservanza del provvedimento dell’autorità con cui si intima a comproprietari «pro indiviso» di un fabbricato l’eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa è configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente non rilevando per la parte residua l’inottemperanza degli altri titolari non essendo frazionabile l’obbligo che riguarda l’intera proprietà salvo rivalsa per chi l’abbia adempiuto per l’intero verso gli altri. Cass. pen. sez. I 25 marzo 2008 n. 12679
Integra il reato previsto dall’art. 9 comma secondo L. 27 dicembre 1956 n. 1423 la violazione da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all’atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale. Cass. pen. sez. I 17 gennaio 2012 n. 1366
Non integra né la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. prevista dall’art. 9 comma 1 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) – avente ad oggetto l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 della stessa legge – né il delitto previsto dal comma successivo – che si concreta nella violazione dell’obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale – il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui all’ultimo comma del citato art. 5 in quanto al violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 650 c.p. Cass. pen. sez. VI 25 settembre 2003 n. 36787
Anche dopo la depenalizzazione – ad opera dell’art. 1 del D.L.vo n. 480 del 1994 – del reato di inottemperanza all’invito a presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza previsto dall’art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 la condotta in esso descritta qualora l’invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica costituisce illecito penale dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. in forza della clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca reato») contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15 che ne esclude l’applicabilità in deroga al generale principio di specialità fissato dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito legalmente dato da autorità di pubblica sicurezza a un condannato di presentarsi ad essa per ragioni attinenti all’esecuzione della libertà controllata). Cass. pen. sez. I 9 gennaio 2004 n. 383
Ricorre l’ipotesi della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal sindaco a tutela della pubblica incolumità ferma restando la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 677 primo comma c.p. Cass. pen. sez. I 18 giugno 2003 n. 25998
La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l’esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione mentre è assorbita da quella di cui all’art. 677 comma terzo stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) non lo è con riguardo alla violazione già costituente reato e ora depenalizzata contemplata dal comma primo di quest’ultimo articolo. Cass. pen. sez. I 5 luglio 2002 n. 25796
L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile stante il suo pericolo di crollo integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità atteso che tale ultima ipotesi di reato avendo carattere sussidiario è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico. Cass. pen. sez. I 9 aprile 2001 n. 14357
In materia di tutela delle acque dall’inquinamento la norma di cui all’art. 22 della legge 10 maggio 1976 n. 319 alla quale corrisponde quella di cui all’art. 54 comma 3 del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l’osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è speciale rispetto a quella penalmente sanzionata di cui all’art. 650 c.p. con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative e conseguentemente non è previsto dalla legge come reato. (Fattispecie precedente all’entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 e succ. mod.). Cass. pen. sez. III 11 ottobre 2000 n. 10609
È punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. l’inosservanza dell’ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco ha il potere-dovere di emanare a livello locale e ai sensi dell’art. 50 D.L.vo n. 267 del 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica sempre che nella motivazione dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici come la salute o l’ambiente che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato ricorrendo alla via ordinaria). (Nel caso di specie si trattava di un’ordinanza sindacale con la quale era stato imposto per ragioni di igiene pubblica ai titolari di un impianto di depurazione di procedere entro e non oltre le 48 ore alla messa in sicurezza alla bonifica ed al ripristino ambientale di acque fluviali inquinate da fanghi maleodoranti per il cattivo funzionamento di detto impianto). Cass. pen. sez. I 19 aprile 2007 n. 15881
Integra l’ipotesi di reato prevista dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) l’inottemperanza all’ordinanza sindacale di abbattimento di capi di bestiame affetti da brucellosi trattandosi di ordinanza contingibile e urgente dettata da ragioni igienico-sanitarie che conserva un’autonoma connotazione di provvedimento di polizia. Cass. pen. sez. I 7 dicembre 2006 n. 40316
Non è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 650 c.p. richiamato dall’art. 17 ter R.D. n. 773 del 1931 e succ. modif. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – la violazione dell’ordinanza sindacale di sospensione di un’attività commerciale perché detta attività è estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ha riguardo soltanto alle attività di possibile turbamento per l’ordine pubblico la sicurezza e l’incolumità dei cittadini per le quali le norme dell’indicato Testo unico prescrivono la necessità della preventiva autorizzazione di polizia. Cass. pen. sez. III 16 gennaio 2006 n. 1408
In tema di violazione dei precetti contenuti in un’ordinanza sindacale l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti posto che in tale caso la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall’art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e attualmente dall’art. 7 bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali come mod. dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all’art. 650 c.p. la inosservanza dell’ordinanza sindacale con la quale per ragioni igienico-sanitarie sia stato fatto divieto ad un soggetto titolare di un’azienda di allevamento bestiame di scaricare liquami nei corsi d’acqua del territorio comunale. Cass. pen. sez. I 10 marzo 2004 n. 11367
L’art. 274 comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000 abrogando l’art. 106 del T.U. comunale e provinciale approvato con R.D. n. 383/1934 non ha reso penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 650 c.p. le inosservanze di provvedimenti dell’autorità comunale che in precedenza sarebbero state sanzionate in via amministrativa. Tale modica legislativa ha lasciato prive di sanzioni le violazioni dei suddetti provvedimenti sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di alternatività e non di specialità. Tale conclusione trova conferma nella reintroduzione ai sensi dell’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 dell’assoggettamento di dette violazioni a sanzione amministrativa anche se tale previsione opera solo per l’avvenire in ossequio al principio di legalità affermato pure in materia amministrativa dall’art. 1 della L. n. 689/81. Cass. pen. sez. I 17 luglio 2003 n. 30137
Non integra il reato di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) l’inottemperanza all’ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell’attività di lavavetri in quanto non essendo quest’ultima soggetta ad autorizzazione il sindaco è sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore a norma dell’art. 17-ter comma 1 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Cass. pen. sez. I 5 novembre 2002 n. 37112
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p. l’inottemperanza ad ordinanza sindacale che abbia interdetto l’uso abitativo di locali privi del certificato di abitabilità (fatto già integrante reato ed ora depenalizzato) in quanto tale provvedimento non può considerarsi adottato in relazione a situazione normativamente prefigurata né è riconducibile ad una delle ragioni indicate nel citato articolo ma è funzionale unicamente ad impedire la protrazione di una condotta illecita sul piano amministrativo. Cass. pen. sez. I 12 luglio 2002 n. 26647
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 c.p. la condotta di chi non ottempera all’ingiunzione del procuratore della Repubblica conseguente all’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice ai sensi dell’art. 7 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per il carattere residuale della previsione del suddetto art. 650 che quindi non è applicabile al provvedimento giurisdizionale di demolizione suscettibile di esecuzione coattiva nelle forme stabilite dal codice di procedura penale. Cass. pen. sez. I 7 settembre 2001 n. 33451
L’inosservanza da parte del cittadino straniero dell’ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all’art. 650 c.p. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell’autorità di P.S. e contenuta nella contestazione senza che in tal caso rilevi ai fini della decorrenza del termine della prescrizione la natura eventualmente permanente del reato in esame in quanto qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo o si determini il momento terminale della consumazione il giudice può tenere conto dell’eventuale successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex art. 516 c.p.p. Cass. pen. sez. I 20 ottobre 2004 n. 41101
Non integra il reato di cui all’art. 650 c.p. ma l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 del T.U. leggi di pubblica sicurezza l’inottemperanza all’invito a presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza quando detto invito non contenga la specifica indicazione del motivo che autorizza l’emanazione rientrante tra le ragioni indicate nella norma penale cioè le ragioni di giustizia di sicurezza pubblica di ordine pubblico di igiene. Cass. pen. sez. I 10 giugno 2003 n. 25098
In tema di inosservanza dei provvedimenti di polizia nonostante l’art. 47 D.L.vo 25 luglio 1998 n. 268 (recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero) abbia abrogato dell’art. 114 (recte: 144) T.U.L.P.S. (secondo cui lo straniero aveva l’obbligo di presentarsi all’autorità di P.S.) integra il reato previsto dall’art. 650 c.p. l’inosservanza da parte dello straniero dell’ordine emanato dall’autorità di P.S. di presentarsi presso l’ufficio di polizia «per dare contezza di sé» circa le ragioni del suo soggiorno nel territorio dello Stato giacché è tuttora vigente il potere dell’autorità di P.S. di effettuare gli accertamenti necessari per tutte le finalità di pubblica sicurezza stabilite dal T.U. predetto. Cass. pen. sez. I 7 giugno 2001 n. 23049
Non integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 cod. pen. l’inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria cui è possibile porre rimedio mediante l’accompagnamento coattivo. Cass. pen. sez. I 23 dicembre 2013 n. 51766
Non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. chi non ottemperi ad una convocazione di polizia finalizzata alla più agevole notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione adottato nei suoi confronti dal Questore. Cass. pen. sez. I 11 maggio 2010 n. 17920
L’inottemperanza all’ordine dato da un agente della polizia municipale di rimuovere l’autovettura parcheggiata che intralcia la circolazione stradale determinando una situazione di pericolo configura la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. Cass. pen. sez. I 2 febbraio 2004 n. 3969
L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un agente in servizio di polizia stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 comma 1 c.s. dovendo escludersi l’applicabilità della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p. per effetto del principio di specialità di cui all’art. 9 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 trattandosi di uno stesso fatto punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa. Cass. pen. sez. VI 29 maggio 2003 n. 23824