Art. 649 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi di procedibilità d'ufficio

Articolo 649 bis - codice penale

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità. (1).

Articolo 649 bis - Codice Penale

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità. (1).

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 1, lett. v), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019, e poi dall’art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

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