Integra il delitto di autoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l’origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36180 del 5 ottobre 2021 (Cass. pen. n. 36180/2021)
In tema di sequestro preventivo, ricorre il “fumus” del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo, inoltre, all’imputato di godere dei beni liberi da vincoli reali. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35260 del 23 settembre 2021 (Cass. pen. n. 35260/2021)
In tema di autoriciclaggio, può costituire delitto presupposto anche un reato contro la fede pubblica, qualora sia fonte diretta dell’utilità economica oggetto dell’operazione di dissimulazione. (Fattispecie in cui un pubblico ufficiale, amministratore giudiziario, aveva movimentato e reimpiegato somme di danaro percepite per effetto di decreti di pagamento falsificati in suo favore). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7176 del 24 febbraio 2021 (Cass. pen. n. 7176/2021)
In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell’amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condominii amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l’elemento materiale del delitto di appropriazione indebita). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7074 del 23 febbraio 2021 (Cass. pen. n. 7074/2021)
In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16059 del 27 maggio 2020 (Cass. pen. n. 16059/2020)
Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un “quid pluris” che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa alla stipulazione di un contratto di affitto d’azienda in previsione del fallimento, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell’operazione distrattiva ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe “un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen.”). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38919 del 20 settembre 2019 (Cass. pen. n. 38919/2019)
Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggono nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non integrasse reato il reimpiego di un’azienda oggetto di bancarotta, effettuato attraverso il trasferimento pluriennale di un ramo dell’azienda medesima avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del reato ed i cui effetti si erano protratti anche successivamente). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 38838 del 20 settembre 2019 (Cass. pen. n. 38838/2019)
Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36121 del 14 agosto 2019 (Cass. pen. n. 36121/2019)
In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16908 del 18 aprile 2019 (Cass. pen. n. 16908/2019)
In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3026 del 20 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 3026/2017)
Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33076 del 28 luglio 2016 (Cass. pen. n. 33076/2016)
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9026 del 25 febbraio 2014 (Cass. pen. n. 9026/2014)
Il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all’estero, sia stata disposta dall’autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l’azione penale per la mancanza di un interesse pubblico). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47218 del 28 novembre 2013 (Cass. pen. n. 47218/2013)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2737 del 26 gennaio 2011 (Cass. pen. n. 2737/2011)
Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4800 del 4 febbraio 2010 (Cass. pen. n. 4800/2010)
Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti decreti legge non convertiti né nell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2885 del 7 agosto 1996 (Cass. pen. n. 2885/1996)