Integra il delitto di autoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l’origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36180 del 5 ottobre 2021 (Cass. pen. n. 36180/2021)
In tema di sequestro preventivo, ricorre il “fumus” del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo, inoltre, all’imputato di godere dei beni liberi da vincoli reali. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35260 del 23 settembre 2021 (Cass. pen. n. 35260/2021)
In tema di autoriciclaggio, non è configurabile il reato nell’ipotesi di reimpiego di somme derivanti da evasione fiscale “sotto soglia”, difettando il necessario reato presupposto attesa l’assenza “ab origine” di rilievo penale del fatto tipico, in quanto le soglie di punibilità previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rientrano tra gli elementi costitutivi del reato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11986 del 29 marzo 2021 (Cass. pen. n. 11986/2021)
Il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall’appartenente ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l’obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l’art. 648-ter.1 cod. pen. – e non anche l’aggravante del comma sesto dell’art. 416-bis citato – richiede che l’autore agisca in modo da ostacolare concretamente l’identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36283 del 17 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 36283/2020)
L’attività di “taroccamento” o di “cannibalizzazione” di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall’art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell’autore del furto dell’autovettura). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41686 del 10 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 41686/2019)
Non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., l’impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività “speculative” incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9751 del 6 marzo 2019 (Cass. pen. n. 9751/2019)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall’art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto “prestanome” impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3935 del 27 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 3935/2017)
Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall’art. 2082 cod. civ. e dall’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività “economica” o “finanziaria”, e non costituisce comunque, a mente dell’art. 648-ter.1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33074 del 28 luglio 2016 (Cass. pen. n. 33074/2016)