Art. 648 quater – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Confisca

Articolo 648 quater - codice penale

(1) Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Articolo 648 quater - Codice Penale

(1) Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Note

(1) Questo articolo, originariamente inserito dall’art. 63, comma 4, del D.L.vo 21 novembre 2007, n. 231, è stato ora reinserito dall’art. 72, comma 4, dello stesso provvedimento, così come aggiunto dalla sostituzione del Capo III, del Titolo V a norma dell’art. 5, comma 3, del D.L.vo 25 maggio 2017, n. 90.

Massime

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 648-quater comma secondo cod. pen. la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato anche ove non caratterizzata da limitazioni non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato. Cass. pen. sez. II 8 luglio 2019 n. 29692

Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio colui che realizza in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che per converso qualora dopo la loro ricezione o la loro sostituzione i beni di provenienza illecita siano oggetto sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva di reimpiego tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.). Cass. pen. sez. II 4 febbraio 2010 n. 4800

In caso di concorso di persone nel reato la confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto. Cass. pen. sez. F 17 agosto 2009 n. 33409

La confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria). Cass. pen. sez. F 17 agosto 2009 n. 33409

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