In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 648-quater comma secondo cod. pen. la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato anche ove non caratterizzata da limitazioni non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato. Cass. pen. sez. II 8 luglio 2019 n. 29692
Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio colui che realizza in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che per converso qualora dopo la loro ricezione o la loro sostituzione i beni di provenienza illecita siano oggetto sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva di reimpiego tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.). Cass. pen. sez. II 4 febbraio 2010 n. 4800
In caso di concorso di persone nel reato la confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto. Cass. pen. sez. F 17 agosto 2009 n. 33409
La confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria). Cass. pen. sez. F 17 agosto 2009 n. 33409