Art. 647 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

Articolo 647 - codice penale

(1) [È punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 309:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate (927 ss. c.c.);
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo (932 c.c.);
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai nn. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a € 309 (649)].

Articolo 647 - Codice Penale

(1) [È punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 309:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate (927 ss. c.c.);
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo (932 c.c.);
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai nn. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a € 309 (649)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. A norma dell’art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento, se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

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