Art. 645 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Frode in emigrazione

Articolo 645 - codice penale

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 1.032 (649).
La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Articolo 645 - Codice Penale

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 1.032 (649).
La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

L’art. 645 codice penale riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilità di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando. L’ipotesi di cui all’art. 3 R.D. 24 luglio 1930 n. 1278 è applicabile solo nel caso che il soggetto attivo abbia agito senza porre in essere alcun artificio o raggiro; se questi ricorrono sussiste invece la fattispecie criminosa di cui all’art. 645 codice penale che contempla una forma di truffa qualificata dallo speciale mezzo fraudolento impiegato. Cass. pen. sez. III 24 novembre 1967 n. 1399

L’emigrazione degli italiani all’estero deve avvenire per tramite del Ministero del lavoro e degli uffici periferici (Uffici Provinciali del Lavoro). Ogni altra forma di espatrio è illegale perché può esporre i lavoratori a sfruttamento o da parte dei datori di lavoro o da parte degli affaristi che vivono ai margini di tale attività. (Principio affermato in relazione al reato di agevolazione dell’emigrazione in contravvenzione alle leggi e ai regolamenti previsto dagli artt. 1 e 2 R.D. 24 luglio 1930 n. 1278 in fattispecie di esercizio di agenzia di affari per procurare lavoro all’estero ai braccianti agricoli italiani senza la speciale licenza della Direzione generale per l’emigrazione ai sensi del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205 e del D.L. 24 settembre 1949 n. 895). Cass. pen. sez. III 17 gennaio 1967 n. 56

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